La Cassazione conferma: la mancata omologazione degli autovelox rende illegittimo l'accertamento

Sentenza n. 20913 del 26 luglio 2024

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada
di Piccioni Fabio
17 Settembre 2024

 

Come noto, la famosa ordinanza della Cassazione Civile, sez. II, 18/4/2024 n. 10505, aveva affermato una netta distinzione tra i procedimenti di approvazione e omologazione, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse.

La pronuncia ha destato, fin da subito, una serie di rilievi tesi a dimostrare, previa analisi del contesto normativo e regolamentare di riferimento, che le due procedure di certificazione (pur diverse nei presupposti) si basano sulla medesima istruttoria tecnico-amministrativa e risultano riconducibili al medesimo procedimento di convalida dell’apparecchiatura.

In tal senso, altro giudice, in consapevole contrasto con l’orientamento della Suprema Corte, ha affermato l’esatto contrario. 
Infatti, sull’appello proposto dal Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto il ricorso avverso un verbale di violazione dell’art. 142 c. 9 C.d.S., il Tribunale di Bari, con sentenza 12/6/2024 n. 2774, osserva quanto segue. 

Se è vero che l'art 192 reg. cod. strada (D.P.R. n. 495/1992) distingue tra procedura di omologazione e procedura di approvazione di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione …, da una lettura sistematica della normativa emerge chiaramente che entrambe le procedure siano del tutto equipollenti in quanto portano il competente ministero ad esprimere un parere tecnico di idoneità (o ammissibilità, come il comma 6 dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure) all'uso, secondo quanto previsto dal codice, della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.

Tanto emerge in modo inequivocabile innanzitutto dal medesimo articolo 192, il quale diffusamente nel suo testo richiama le due procedure in modo del tutto equivalente (comma 1: “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali…”; comma 4: “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”; comma 5: “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”; comma 6 “Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all' articolo 45, comma 9 del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo”). Anche dall'art. 345 del medesimo regolamento, sempre in tema di apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità, al comma 2 prevede che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”, con evidente riferimento, del tutto indifferente in ordine alla loro validità, ad entrambe le procedure previste dall'art. 192.

Allo stesso modo ai commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies dell'art. 201 del codice si legge “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. Anche la circolare del Ministero dell'interno del 7.8.2017 prevede che “al fine di fornire all'interessato una puntuale informazione sulla regolarità del dispositivo o del sistema con il quale è stato compiuto l'accertamento, i verbali di contestazione della violazione del superamento dei limiti di velocità dovranno recare, nella parte della motivazione, l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di taratura e di funzionalità” facendosi così ovviamente riferimento a qualsiasi procedimento di riconoscimento di idoneità alla rilevazione dell'apparecchiatura.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione stando al tenore della norma in esame è da ricercarsi nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, il MIT provvede alla loro approvazione.
In definitiva deve ritenersi che i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.

In conclusione, accolto l’appello e rigettato il ricorso avverso il verbale, il Giudice unico, attesa la gravità della violazione, ha ritenuto congruo determinare l'importo della sanzione, ex art 7 c. 11 D.Lgs. 1/9/2011 n. 150, nel valore di euro 1.500,00 - pari a circa il triplo l’importo minimo previsto dalla norma - oltre spese postali ed amministrative.

Tuttavia, di recente la Suprema Corte è tornata sul punto. 
Con ordinanza 26/7/2024 n. 20913, la seconda sezione della Cassazione Civile, considerato che il Comune controricorrente non ha offerto argomenti per discostarsi dalla precedente Cass. 10505/2024, cui rinvia integralmente, conferma che:
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.

A questo punto, diventa quanto mai necessario che il problema trovi soluzione a livello legislativo. 


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