Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
QuesitiDue signori venezuelani si sono regolarmente sposati in Venezuela. Trasferiti in Italia, la moglie e il figlio minorenne acquisiscono la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Si chiede se il marito possa acquistare la cittadinanza ed eventualmente come.
In merito all’acquisto per matrimonio, la legge (art. 5, come modificato dall’art. 1, comma 11, della legge 94/2009) stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana. Oltre al rapporto di coniugio e di unione civile, le condizioni richieste sono che, dopo il matrimonio o l’unione civile, il coniuge o la parte di cittadino italiano, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio o unione civile se residente all’estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il Ministero dell’Interno ha chiarito, con circolare K.60.1 del 2 novembre 2009, che “… il calcolo dei termini debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte di uno dei due coniugi”: di conseguenza, a decorrere dalla data in cui il coniuge sia divenuto italiano, dovranno trascorrere i due o tre di anni di residenza di cui all’art. 5, per poter presentare istanza di cittadinanza a norma dello stesso art. 5. “È evidente che il coniuge italiano può essere anche un cittadino straniero che ha acquistato la nostra citt. anteriormente o successivamente al matrimonio. Riguardo alla seconda ipotesi, la circ. min. interno 2 novembre 2009, n. K.60.1 fa decorrere i due anni di residenza legale in Italia dalla data della naturalizzazione del cittadino straniero” . Nel caso in esame la moglie non ha acquistato la cittadinanza italiana, ma è stata riconosciuta italiana dalla nascita per cui essendo sempre stata cittadina, anche se il riconoscimento della cittadinanza è intervenuto all'età adulta, la decorrenza dei termini è dalla data del matrimonio. Quindi il marito deve possedere la residenza legale ovvero deve essere iscritto in anagrafe quale straniero in possesso del permesso di soggiorno (potrebbe richiederlo per ricongiungimento familiare) da almeno un anno dalla data del matrimonio, poiché ha un figlio minore in comune con la moglie.
L’istanza deve essere presentata in Italia al Prefetto competente per residenza, mentre all’estero andrà presentata all’autorità diplomatico- consolare competente per luogo di residenza. La cittadinanza, dunque, verrà concessa per decreto che sarà notificato dall’UTG-Prefettura all’interessato, il quale ha sei mesi di tempo dalla data di notifica (art. 10 legge 91/1992) per rendere il prescritto giuramento dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, come nel caso di naturalizzazione ai sensi dell'art 9 della legge 91/1992.
Si specifica che la legge non ha mai disciplinato l'acquisto automatico della cittadinanza in capo al marito per effetto del matrimonio, a differenza di quanto accadeva per le donne che sposavano un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983 che ha abrogato tale automatismo previsto dall'art 10 della legge 555/1912.
13 Settembre 2024
Dott.ssa Tiziana Piola
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3456, sintomo n. QD3491
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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