Contributi previdenziali per presidente del consiglio comunale di ente sotto i 50.000 abitanti

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Settembre 2024

Il Presidente del Consiglio (Comune sotto i 50.000 abitanti), dipendente dell'Unione dei Comuni, andrà in aspettativa non retribuita per svolgimento del mandato. Il Comune secondo l'art 86 TUEL non deve farsi carico dei contributi perché ente sotto i 50.000 abitanti. Quindi i contributi devono essere pagati per questo periodo di aspettativa dal suo datore di lavoro (Unione di Comuni)? Se si, deve essere versata dall'ente anche la quota a carico del dipendente?

Risposta

Posto che il presidente del consiglio comunale a cui fa riferimento il quesito è amministratore di comune inferiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell’art. 87, c. 1, TUEL, l’ente locale non può farsi carico dei relativi contributi.

Ora, l’art. 81, TUEL dispone:

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.”

Ne segue, per deduzione che:

- i consiglieri comunali e provinciali in aspettativa non retribuita si fanno carico degli oneri previdenziali e assistenziali durante il mandato;

- gli altri amministratori locali in aspettativa non retribuita non si fanno carico di tali oneri che invece sono versati dal datore di lavoro (in questo caso, l’Unione di Comuni).

Si veda anche il parere Ministero dell’Interno del marzo 2021 nel quale, a proposito della situazione di un assessore dipendente che ha richiesto l’aspettativa non retribuita, si chiarisce:

“(…) solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del T.U.O.E.L., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. 

Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del T.U.O.E.L. non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.

Pertanto, come già opinato in passato da questo Ministero in un parere reso in data 27 agosto 2010, confermato anche in più recenti pareri, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune."

Si tratta, in ogni caso, dell’intero onere contributivo, sia per la quota a carico ente sia per quella a carico dipendente.

11 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

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