Certificazione agevolazioni promozione economia locale, mediante riapertura e ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi, concesse per l’anno 2024.
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
Tar Campania, sentenza n. 4036/2024
Servizi Comunali Attività commerciali Commercio su area pubblicaDopo aver autorizzato l’installazione temporanea, su suolo privato, di un manufatto poggiato al terreno, senza opera muraria o ancoraggio fisso, da adibire a chioschetto stagionale per un periodo non superiore a 180 giorni un Comune ha emesso un successivo provvedimento con cui comunicava che, l’installazione, non poteva ritenersi opera accessoria poichè non aveva il carattere della stagionalità. Pertanto, non vi erano i presupposti affinchè il manufatto potesse risultare legittimo in assenza di un formale permesso di costruire. Il Tar ha poi dichiarato l’illegittimità del provvedimento.
La Cassazione ha chiarito inoltre che, in materia edilizia, il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell’opera ma il suo utilizzo annualmente ricorrente. Le opere stagionali presuppongono inoltre una comunicazione di avvio dell’attività di realizzazione delle stesse e la loro durata non deve essere superiore a 180 giorni.
Ebbene, il chioschetto in causa non è ancorato al suolo, non è in muratura, ed è stata preventivamente comunicata la sua realizzazione, nonché la sua operatività non oltre i 180 giorni. Per il Tar, dunque, non vi è dubbio circa la totale legittimità dell’intervento edilizio.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 20 gennaio 2025
Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219
Risposta del Dott. Marco Massavelli
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