Corso di formazione con orario che si prolunga oltre quello di servizio

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Settembre 2024

Un dipendente Istruttore partecipa ad un corso di formazione/seminario in una giornata in cui non è previsto il rientro, si chiede se ha diritto allo straordinario (retribuito o come banco ore) nel momento in cui il seminario termina alle 19 dunque ben oltre l'orario di lavoro per quella specifica giornata (ore 14).

Risposta

L’art. 55, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:

6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.”

Il successivo comma 7 afferma poi:

7. Le attività sono tenute di norma durante l’orario ordinario di lavoro. (…)”.

Dunque, si ammette che le attività formative possano prolungarsi oltre l’orario ordinario e, poiché il dipendente è comunque in servizio, gli oneri relativi alle ore prestate in più sono a carico dell’ente locale.

L’ARAN, in un orientamento applicativo del 2016 (RAL-1786), aveva chiarito:

La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di  partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.

Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000. 

Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.

Dunque, il dipendente può chiedere la liquidazione del relativo compenso maggiorato oppure come permessi compensativi anche per necessità personali e familiari.

11 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7762, sintomo n. QP7856

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