Ai sensi dell’art. 2, cc. 1 e 3, L. n. 70/1980:
“1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 (NDR: € 41,32) a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi. (…)
3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 (NDR: € 61,97) e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.”
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 150/E/2008) ha precisato:
“(…) stando al tenore letterale dell’attuale formulazione degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 70 del 1980 e tenuto pure conto degli elementi interpretativi ricavabili dal diverso contenuto delle disposizioni via via introdotte dai provvedimenti di rivalutazione degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali, si deve ritenere che gli onorari oggetto del quesito devono essere assoggettati alle ritenute di legge.”
Ai compensi in oggetto sarà perciò applicata la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.
Tali importi sono poi soggetti a IRAP a carico dell’ente.
10 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7758, sintomo n. QP7852