Termini del preavviso per dipendente a tempo determinato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Settembre 2024

Si chiede quante giornate di preavviso devono essere conteggiate nel caso di dimissioni di un dipendente a tempo determinato, assunto da 8 mesi, tenendo conto che lo stesso le ha presentate il giorno 13/08/24 e che la decorrenza è il 19/08/24. Inoltre, si chiede come influisce sui contributi e sull'Irpef il recupero dell'indennità di preavviso in fase di liquidazione di emolumenti dovuti al dipendente come, ad esempio, la tredicesima.

Risposta

L’art. 61, c. 4, CCNL 16.11.2022 dispone:

4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 60 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.

Per un contratto che è già durato 8 mesi, dunque, i giorni di preavviso già maturati sono già 16, ridotti a 8 per effetto delle dimissioni del dipendente.

Quanto alla determinazione dell’ammontare, si deve fare riferimento all’art. 12, c. 9, CCNL 9.5.2006:

"9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’articolo 5; l’indennità di comparto, di cui all’articolo 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’articolo 49 del CCNL del 14.9.2000.”

La retribuzione di riferimento è perciò quella indicata all’art. 74, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022:

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;”.

Una volta calcolata, essa riduce l’imponibile contributivo e, conseguentemente, anche quello fiscale.

10 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7754, sintomo n. QP7848

 

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