Incarico di docenza extra orario di dipendente a tempo pieno

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Settembre 2024

Un dipendente a tempo indeterminato e tempo pieno può essere incaricato da una scuola privata come docente per un numero limitato di ore (2 alla settimana) da svolgere il sabato (fuori quindi da orario di lavoro presso l'ente)? È possibile considerarlo lavoro occasionale anche se verrà effettuato da ottobre 2024 a maggio 2025? Essendo incarico di docenza, deve comunque essere autorizzato dall'ente?

Risposta

Va innanzitutto rilevato che per i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno ogni attività lavorativa ulteriore deve essere autorizzata, in virtù del principio di esclusività dell’impiego pubblico.

Ne sono esclusi solo i lavoratori con un contratto a tempo parziale inferiore o uguale al 50% dell’orario pieno.

Nello specifico, va poi considerato quanto indicato nel documento, datato luglio 2013, a cura della Funzione pubblica che esemplifica i “CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”.

In esso si chiarisce che:

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno (…) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi a) [abitualità e professionalità] e b) [conflitto di interessi].

In particolare, il documento richiama “Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti."

Nel caso illustrato nel quesito, l’attività extra-orario è quella di docente in una scuola privata, da svolgere un giorno a settimana.

Dunque, l’attività non sarebbe occasionale ma continuativa, coprendo (per quanto limitatamente a due ore settimanali) l’intero anno scolastico.

Tuttavia, l’art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 esclude dagli incarichi da autorizzare obbligatoriamente proprio quelli “da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.”

Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di attività occasionali o continuative.

Si ritiene perciò che il dipendente debba comunicare alla P.A. di appartenenza l’inizio dell’attività e il suo contenuto per permettere all’ente di valutare una possibile situazione di conflitto d’interessi.

Una volta esclusa tale ipotesi, si ritiene che l’ente non sia tenuto ad autorizzare il dipendente.

10 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7753, sintomo n. QP7847

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