Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiAd un nostro residente è stato rilasciato il permesso di soggiorno per "protezione speciale". Deve rinnovare la carta d'identità, che gli era stata fatta cartacea con durata triennale (da un altro comune). Il permesso per "protezione speciale" implica necessariamente il rilascio della carta d'identità cartacea per 3 anni? Oppure può essergli rilasciata la CIE con validità decennale?
L’articolo 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
A fronte di ciò, e considerato che non sono poste altre accezioni alle procedure in parola dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2020, è lecito ritenere che quanto prescritto sulla durata triennale della carta d’identità si applicano esclusivamente al richiedente protezione internazionale, cioè ai soggetti richiedenti asilo e protezione sussidiaria.
Il richiedente asilo è chi si trova al di fuori dei confini del proprio Paese e presenta una domanda per l’ottenimento dello status di rifugiato politico. Il rifugiato è colui che è riconosciuto, in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951, «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato».
Affine a tale status è quello del beneficiario di protezione sussidiaria, colui cioè che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani.
Nel caso sottoposto trattasi di protezione speciale, che esula dal campo di applicazione della norma citata, in quanto non rientrante nella protezione internazionale ma esclusivamente nella normativa nazionale italiana.
In conclusione, all’interessato potrà essere rilasciata la carta d’identità, inibita all’espatrio, valida dieci anni e con la scadenza, come per tutti i casi, dovrà coincidere con la data del compleanno del richiedente.
La carta d’identità di durata triennale andrà rilasciata solamente ai cittadini stranieri indicati in precedenza (richiedenti asilo e richiedenti protezione sussidiaria) che hanno richiesto e non ancora ottenuto una forma di protezione internazionale.
10 Settembre 2024
Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3449, sintomo n. QD3484
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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