Scavalco di eccedenza di dipendente Funzionario in ente con soli Istruttori

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Settembre 2024

In un comune privo di personale con qualifica dirigenziale, con sola categoria C, si chiede se è possibile utilizzare un dipendente a scavalco di eccedenza, che presso l'amministrazione di provenienza è in categoria D, anche se la pianta organica del comune non prevede categorie D, e inoltre, se vi è l'obbligo di attribuire a tale dipendente l’incarico di Elevate qualificazioni.

Risposta

L’istituto a cui si riferisce il quesito è quello previsto dall’art. 1, c. 557, L. n. 311/2004:

557. I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”

L’attivazione di questo istituto prevede:

- l’autorizzazione dell’ente di appartenenza del lavoratore;

- la stipula di un apposito contratto a tempo determinato con l’ente utilizzatore.

Una volta rispettate le condizioni appena citate, non è necessario che l’ente abbia posti di uguale inquadramento giuridico nella propria dotazione organica.

Dunque, è legittimo stipulare un contratto ex comma 557 per assumere a tempo determinato un dipendente dell’Area Funzionari anche da parte di un ente con solo Istruttori.

Quanto alla seconda parte del quesito, si rileva che l’incarico é stato attivato per affidare al lavoratore la responsabilità di un servizio.

Ciò comporta l’attribuzione di un incarico di EQ, poiché trattandosi di un comune senza dirigenza, automaticamente gli apicali sono incaricati di EQ, come previsto dall’art. 19, c. 1, CCNL 16.11.2022:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL.

Peraltro, poiché per i dipendenti dell’Area Funzionari gli importi dell’indennità di posizione sono più elevati, si ritiene necessario procedere innanzitutto a un’integrazione della deliberazione di giunta che ha individuato i criteri di assegnazione degli incarichi di EQ per comprendervi anche quelli di Area superiore anche a tempo determinato.

Dopo tale integrazione sarà possibile attribuire al dipendente in oggetto l’adeguata retribuzione di posizione, ovviamente proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

9 settembre 2024

Dott. Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7748, sintomo n. QP7843

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