Imponibile su cui calcolare maggiorazione retribuzione di posizione segretario Fascia B, alla luce nuovo CCNL

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
10 Settembre 2024

Si chiede su quale imponibile deve essere calcolata la maggiorazione della retribuzione di posizione di un segretario fascia B alla luce del nuovo CCNL 2019-2021.

Risposta

Fino al 31.12.2024 le modalità di calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari comunali rimangono inalterate e sono disciplinate dalle disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l’art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell’Allegato A) e l’art. 1 del CCNI 13.01.2009.

A partire dall’1.1.2025 si applicano le nuove disposizioni contenute nell’art. 60 del CCNL 2019-2021 che costituiscono una delle novità più interessanti del nuovo CCNL. La disposizione stabilisce che gli enti determinano la retribuzione di posizione sulla base della graduazione effettuata tenendo conto dei criteri previsti dal secondo comma dell’art. 60 del CCNL.

In questo modo viene superata la contrattazione integrativa nazionale e viene superata la maggiorazione della retribuzione di posizione come disciplinata dai precedenti contratti (art. 41, comma 4, CCNL 16.5.2001). Quest’ultima poteva essere prevista in un range compreso tra il 10 e il 50% della retribuzione di posizione in godimento, limite percentuale insuperabile anche nel caso in cui la sede di segreteria fosse una convenzione tra due o più comuni, a prescindere dalla popolazione complessiva, e i criteri da utilizzare erano quelli previsti da Contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003.

Il nuovo CCNL 2019-2021 affida alle amministrazioni la definizione della metodologia di graduazione che dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

  1. complessità e responsabilità delle funzioni di cui all’art. 101 del CCNL 17.12.2020 (funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero in quelli superiori laddove non sia stato nominato il direttore generale) in relazione al contesto organizzativo;
  2. attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  3. situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all’ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

La metodologia di dettaglio deve definire il peso dei criteri valutativi, articolare i criteri generali in criteri e metriche di dettaglio e, in applicazione della stessa, stabilire la modalità di calcolo del valore della retribuzione di posizione spettante al segretario comunale entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comma 1 dell’art. 60.

I valori minimi e massimi della retribuzione di posizione, entro i cui valori deve essere determinato il valore effettivo sulla base della metodologia di graduazione adottata dall’amministrazione, sono correlati alla classe demografica di appartenenza di ciascun ente come segue:

 

Fascia

Dimensione enti

Minimo[1]

Massimo

Fascia A

1) enti metropolitani (Città Metropolitane e Comuni

coincidenti con sedi di città metropolitane)

43.054,00

64.486,96

2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali

35.590,00

53.665,99

3) enti fino a 250.000 abitanti

23.518,00

35.912,97

Fascia B

Enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti

16.806,00

26.102,22

Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti

8.646,00

14.068,80

Fascia C

Enti fino a 3.000 abitanti

8.140,00

10.928,87

 

9 settembre 2024

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7745, sintomo n. QP7840

 

[1] I valori minimi e massimi sono per complessivi lordi annui per tredici mensilità. I valori minimi della retribuzione di posizione decorrono dall’1.1.2021.

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