CIG relativo ad una spesa non ancora esigibile
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiPer pagamento fatture arretrate (anni prima del 2024) enel, metano e/o altro, il Cig bisogna richiederlo o si può effettuare il pagamento delle fatture con determinazioni di liquidazioni senza indicare il CIG?
La L. 136/2010 ha introdotto gli obblighi di tracciabilità sui contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010, per quelli prima di tale data era stato previsto un periodo transitorio entro il quale le parti dovevano adeguare i contratti indicando la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi. Quindi, il pagamento di fatture arretrate è soggetto agli obblighi di tracciabilità CIG, infatti, l’utilizzo dello stesso è di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso. Le cause di esclusione del CIG sono rinvenibili nelle Faq dell’ANAC di seguito riportata: C1. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità? Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti di cui all’articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4, e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 4); gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 5); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d’appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell’Ente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.11 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); la sponsorizzazione pura di cui all’art. 134, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023); i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 56, comma 1, letti) del Codice dei contratti pubblici.
06 settembre 224
Dott. Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5239, sintomo n. QR5278
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno - Comunicato n. 2 del 25 marzo 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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