L’ordinanza 2/8/2024 n. 21894 della Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati
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La massima della Corte di Cassazione
In assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni non sia legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario.
Il caso
Ricevuta la notifica di 13 verbali di violazione degli artt. 41 c. 11 e 146 cc. 2 e 3 C.d.S., per aver superato la linea di arresto sebbene il semaforo proiettasse la luce rossa, accertata mediante rilevazione fotografica effettuata da impianto semaforico di rilevamento automatico installato in corrispondenza dell’incrocio, il trasgressore proponeva due distinti ricorsi in opposizione.
Il Giudice di Pace, riuniti i ricorsi, ritenuti illegittimi i verbali impugnati, perché la contestazione era avvenuta a seguito dell’accertamento delle violazioni mediante l’utilizzazione di impianto di rilevamento automatico collocato sul posto, senza la presenza di agenti, in mancanza di una previa approvazione dell’installazione e del posizionamento dell’apparecchio con delibera di Giunta, accoglieva le opposizioni.
Il Tribunale, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune:
rigettava le opposizioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il trasgressore, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 C.d.S. e 116 c.p.c. - nonché degli artt. 201 C.d.S. e 115 e 116 c.p.c.
La motivazione della Cassazione
La Corte, evidenziata la contraddizione in cui è caduto il Tribunale, ricorda che, a seguito delle modifiche recate all’art. 201 C.d.S., tramite l’introduzione:
la giurisprudenza ha ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e «utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni», siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
La previsione della contestazione differita e dell’accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, integra ancora un’eccezione alla regola generale posta dagli artt. 200 C.d.S. e 14 L. 689/1981, che necessita di specifica regolamentazione.
Non rileva, invece, il comma 1-quater dell’art. 201 C.d.S., laddove prevede che «fuori dei centri abitati» gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni di cui alla lett. g-bis) possano essere installati e utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, in quanto tale previa individuazione per le strade extraurbane non significa che nei centri urbani l’apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta a individuare l’organo competente alla regolamentazione fuori dal centro abitato.
In tal senso, l’art. 5 c. 3 C.d.S. prevede quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
L’art. 7 C.d.S. stabilisce, quindi, le competenze del Sindaco e della Giunta che, in quanto organo politico del Comune, ai sensi dell’art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 cc. 1 e 2 TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.
Pertanto, spetta alla Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti, gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione - definita dall’art. 3 c. 1 n. 9 C.d.S. come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
Ne deriva che la Giunta, nell’esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano, deve deliberare nel centro abitato la previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico.
Nel caso di specie, tale individuazione non è contenuta nella delibera adottata per l’approvazione del P.E.G. del Comune, che ha funzione unicamente programmatica, nel quale è stata prevista soltanto in generale, e non in dettaglio, «l’installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto della violazione dell’art. 146 comma 3 cod. strada».
In conclusione, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, la contestazione differita delle violazioni deve ritenersi non legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario.
La Corte, quindi, cassata sul punto la sentenza, ha accolto l’opposizione con conseguente dichiarazione di nullità dei verbali di accertamento.
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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