Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiArt. 122 bis CAP, nelle esenzioni dalla copertura assicurativa è indicata la presenza di un provvedimento dell'Autorità (ad esempio un sequestro amministrativo). La circolare 4054 del 08/02/2024 è stata parzialmente modificata dalla sentenza del TAR del Lazio nella parte riguardante il trasporto del veicolo fino al luogo di custodia, ma non relativamente al luogo stesso, è quindi possibile mantenere i dettami della succitata circolare e lasciare un veicolo in custodia su area pubblica?
In sostanza, è possibile lasciare in custodia su area pubblica un veicolo senza assicurazione ma non sottoposto a fermo fiscale, invece che affidarlo al custode?
Non sono sottoposti a sanzioni per mancanza di assicurazione i veicoli il cui uso è stato vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente.
In particolare, tra i provvedimenti che impediscono la circolazione di veicoli per effetto di un provvedimento dell'autorità devono comprendersi (elenco puramente indicativo e non tassativo, in ragione della generalità e indeterminatezza della norma che prevede la deroga):
• il sequestro amministrativo (di cui all'art. 213 CDS) o quello penale, sia per esigenze cautelari che per finalità di confisca,
• il fermo amministrativo di cui all'art. 214 CDS (compreso quello fiscale),
• il ritiro dei documenti di circolazione come sanzione accessoria di cui all'art. 216 CDS,
• il ritiro dei documenti di circolazione strumentale finalizzato all'adempimento di obblighi di ripristino del carico, di cui agli artt. 164, 167 e 10 CDS,
• la sospensione temporanea della circolazione in caso di accettata mancanza di revisione di cui all'art. 80 CDS,
• le ipotesi di sospensione o revoca della carta di circolazione di cui all'art. 217 CDS.
In tutti casi indicati, la circolazione sulla strada o in un'area privata di un veicolo dopo l'adozione di uno dei provvedimenti amministrativi che limita l'uso del mezzo, sebbene possa essere illecita per altra ragione (e, quindi, oggetto delle altre sanzioni previste, caso per caso dalle norme richiamate), non configura mai circolazione senza assicurazione e non può essere oggetto di sanzione.
Il trasporto del veicolo poteva (ora, con l’intervento del TAR LAZIO, non è più possibile) avvenire direttamente ad opera del conducente, che poteva condurlo fino al luogo di custodia.
Ovviamente, il luogo di custodia deve sempre rispettare le regole generali, e cioè non essere soggetto ad uso pubblico.
05 settembre 2024
Dott. Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3198, sintomo n. QS3268
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
INAIL – Circolare 20 settembre 2024, n. 28 e relativi allegati
Normattiva - decreto legislativo n. 184, 22 novembre 2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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