Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiSi chiede se due cugini stranieri, di nazionalità salvadoregna, residenti in Italia possano contrarre matrimonio in Italia. Lui è richiedente asilo e lei è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
La legge 31 maggio 1995 n.218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” è una norma di diritto interno che si pone lo scopo di risolvere i potenziali conflitti che possono sorgere tra la normativa italiana e quella di altri Stati in materia di diritti della persona.
Nel caso di specie, due cittadini della Repubblica di El Salvador si trovano sul nostro territorio nazionale e vogliono contrarre matrimonio.
Sinteticamente dobbiamo ricordare che:
Il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve, inoltre, presentare all'Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione, rilasciata dall'autorità competente del proprio Paese, che nulla osta al matrimonio, secondo le leggi cui è sottoposto.
Dunque se entrambi riescono ad ottenere il nulla osta al matrimonio dall’autorità consolare del proprio Paese, il problema non esiste, giacché se per la legge del proprio Paese il matrimonio tra queste due persone (anche se sono cugini, condizione che non è considerata impeditiva neppure dall’art.87 Codice Civile italiano) è possibile, noi possiamo celebrare.
Il problema si pone se per il cittadino salvadoregno richiedente asilo non è possibile recarsi dalle autorità del proprio Paese per ottenere il nulla osta al matrimonio.
In quel caso si farà sottoscrivere a quest’ultimo una dichiarazione di questo tenore: “Io sottoscritto X nato a Y il …, cittadino salvadoregno, residente nel Comune di …, richiedente asilo politico, pur essendo stato informato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di … che per poter contrarre matrimonio in Italia è necessario produrre un nulla osta al matrimonio ai sensi dell’art.116 Codice Civile, mi trovo nell’impossibilità di poter soddisfare questa richiesta in quanto nella mia condizione di richiedente asilo politico nel rivolgermi alle autorità del mio Paese di cittadinanza potrei mettere in pericolo la mia persona (oppure: la mia libertà o altro). Data e firma”. Tale dichiarazione indirizzata all’Ufficiale dello Stato Civile dovrà essere protocollata.
Fatto questo, si scriverà un rifiuto alle pubblicazioni di matrimonio (alle quali sono tenuti giacché residenti in Italia) ai sensi dell’art.7 DPR 396/2000 motivandolo con la mancata produzione del suddetto nulla osta ed allegando copia di quanto dichiarato e sottoscritto dal cittadino richiedente asilo.
Il cittadino straniero potrà far ricorso contro il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’art.95 DPR 396/2000, il Tribunale, avendo potestà discrezionale (che non ha l’Ufficiale dello Stato Civile) potrà valutare la condizione e le motivazioni del cittadino straniero e autorizzare il richiedente.
Il cittadino salvadoregno produrrà copia conforme del decreto del Tribunale che lo autorizza alle pubblicazioni e con quello l’Ufficiale dello Stato Civile potrà procedere alle pubblicazioni e al matrimonio.
5 Settembre 2024
Dott.ssa Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3442, sintomo n. QD3477
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
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