La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto da parte del consiglio comunale legittima il suo scioglimento
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCon la presente si richiede se è possibile finanziare con avanzo di amministrazione disponibile l'incarico per la redazione al pgt considerandolo una spesa corrente una tantum a carattere non permanente. Occorre in variazione preventivamente verificare nuovamente le casistiche previste all'art 187 comma 2 (fino alla lett. d) del Tuel anche se già verificate in sede di salvaguardia ed assestamento a luglio per questa nuova variazione?
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è uno strumento urbanistico generale introdotto nella Regione Lombardia con la legge regionale n. 12/2005: in quanto tale le spese per la redazione dello stesso non possono essere contabilizzate fra le spese del titolo II, non trattandosi di spese di investimento, ma vanno imputate in bilancio al titolo I (in questo senso si veda la deliberazione della CdC Puglia n. 193/2021 e la giurisprudenza ivi citata).
Detta spesa, evidentemente non ricorrente, non ha i caratteri della ordinarietà e della ripetitività, per cui rientra nella definizione di spesa corrente a carattere non permanente, e la stessa può essere pertanto finanziata dalla quota libera dell’avanzo, ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL: la elencazione esposta in quest’ultima norma ha carattere tassativo (CdC Lombardia n. 63/2022) e rappresenta l'ordine di priorità dell'utilizzo, per cui l’utilizzo dell’avanzo per una qualsiasi delle fattispecie ivi indicate richiede che quelle elencate in precedenza risultino soddisfatte (CdC Basilicata n. 35/2022).
Questa condizione, anche se già verificata in sede di salvaguardia e assestamento, deve sussistere ogni volta che si procede all’effettivo utilizzo dell’avanzo libero, per cui la deliberazione che dispone la variazione di bilancio per la applicazione della quota libera dell’avanzo stesso dovrà espressamente dare atto del rispetto della ricordata condizione; in pratica, per poter legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (lettera d dell’articolo 187), la corrispondente delibera di applicazione dell'avanzo dovrà esplicitamente dare atto della non esistenza:
a) di debiti fuori bilancio;
b) della necessità di adottare misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
c) di spese di investimento da finanziare.
2 settembre 2024
Dott. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5234, sintomo n. QR5273
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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