Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNegli anni dal 1994 al 1997 un Consigliere Comunale dipendente scolastico ha richiesto ed ottenuto l'aspettativa per carica elettiva. Quesito: a carico di chi sono gli oneri previdenziali ed assistenziali nel periodo anzi detto?
La norma in vigore oggi (art. 81, TUEL) dispone:
“(…) I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.”
Poiché, però, il periodo interessato è il quadriennio 1994-1997, è necessario rifarsi alla normativa in vigore all’epoca.
Si tratta dell’art. 2, L. n. 816/1985:
“Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato.”
La norma si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti eletti nelle Giunte.
Nulla è specificato rispetto ai consigli comunali.
Si ritiene che, in assenza di specifica disposizione normativa, tali oneri siano a carico del consigliere lavoratore dipendente, tanto più che la norma ora vigente nega esplicitamente che essi siano a carico dell’ente locale presso il quale l’amministratore svolge il suo mandato.
2 settembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
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