Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn caso di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione e del relativo contratto, quali sono le conseguenze per l'operatore economico con cui si era originariamente stipulato il contratto di prestazione di servizi?
Secondo la giurisprudenza, l’autotutela, seppure legittima della PA, non esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito, collegato alla responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Infatti, l’art. 1337 c.c. (“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”), invero, ha valore di clausola generale e impone alle parti di assumere un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza professionale, per cui ogni colposa deroga agli indicati canoni comporta l’obbligo di risarcimento alla vittima dell’altrui comportamento scorretto.
Per prevalente indirizzo giurisprudenziale la conseguente azione di responsabilità è disciplinata dall’art. 2043 c.c..
L’evenienza risarcitoria attiene alla peculiare lesione che riguarda il pregiudizio che il comportamento della PA ha prodotto, ossia il nocumento che viene definito l’interesse negativo a non essere coinvolto in trattative ovvero in impegni negoziali rivelatesi poi, ab origine, non adeguati.
Pertanto, rispetto alla fattispecie di che trattasi, occorre valutare il comportamento della stazione appaltante, l’esistenza dei presupposti per l’azione di risarcimento: elemento oggettivo, elemento soggettivo, nesso di causalità, ingiustizia del danno, atteso che la granitica giurisprudenza del giudice amministrativo ritiene, in merito, che la struttura dell’illecito extracontrattuale della Pubblica Amministrazione non diverga dal modello generale delineato dall’articolo 2043 c.c.. per cui è necessario provvedere alla sola quantificazione del danno nei termini sopra esposti (Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2111; Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792)..
In tali casi, dunque, spettano, a titolo di risarcimento, tutte le spese sostenute e documentate, connesse e conseguenti alla gara, a far data dalla aggiudicazione definitiva, poi annullata, sino all’annullamento dell’atto presupposto e del conseguente contratto stipulato (v. ad es. TAR Lazio, Roma, sent. n. 1461/20).
02 settembre 2024
Dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3190, sintomo n. QS3261
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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