L’art. 2 del D.M. 143/2021 stabilisce che la verifica della congruità della manodopera impiegata si applica in relazione ai lavori pubblici di qualsiasi importo.
Sulla base dell’art. 2 del D.M. 143/2021, comma 1, e di quanto chiarito dalle risposte a FAQ della CNCE - vedi FAQ 18.1 e 26.3 (File disponibile in allegato) - sono soggetti a verifica di congruità tutti gli interventi realizzati nel settore edile, corrispondenti ai requisiti indicati nel D.M. 143/2021, indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia o meno iscritta alla Cassa edile o che applichi il CCNL edile, compresi i lavoratori autonomi.
Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, le imprese che non svolgono tali attività ma che operano comunque nei cantieri, ad esempio il serramentista per la fornitura e posa in opera, sono escluse dalla verifica di congruità, in quanto considerate non edili.
Tuttavia, nel diverso caso in cui sia un’impresa edile (cioè, che svolge attività incluse nell’Allegato X) ad occuparsi dell’acquisto e della posa in opera (dei serramenti, per rimanere all’esempio) anche tale attività dovrà adempiere agli obblighi.
Quanto ai lavori accessori eseguiti nell’ambito di appalti non aventi natura edile (ad esempio la realizzazione di un impianto elettrico civile), qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (ad esempio, le tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni), ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X lavori di piccola entità), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità (vedi FAQ CNCE n. 12.5).
Pertanto, rispetto a dette indicazioni occorrerà verificare se nella fattispecie in argomento ricorrono le condizioni applicative.
L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità, sono da svolgersi tramite le procedure disponibili su “CNCE_EdilConnect” (www.congruitanazionale.it), lo strumento che il sistema nazionale edile ha messo a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione dell’art. 3 del D.M. 143/2021, comma 4.
La verifica di congruità: per i lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
L’art. 29 del D.L. 02/03/2024, n. 19, ha previsto, al comma 10, che prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o il committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021.Negli appalti pubblici (senza soglia di importo), l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile. Inoltre, l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lettera b), dell’art. 222 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3 (vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici).
02 settembre 2024
Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3189, sintomo n. QS3260