La soppressione dello “stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 C.d.S. finisce alla Consulta
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSu una strada urbana di proprietà del comune a doppio senso di marcia con marciapiedi su entrambe i lati, approfittando del fatto che uno dei marciapiedi non è rialzato ma allo stesso livello della strada, si sta valutando la possibilità di destinare l'area del marciapiede non rialzato alla sosta in linea dei veicoli. Il transito dei pedoni sarebbe dunque convogliato tutto sul marciapiede rialzato sul lato opposto della strada con frequenti passaggi pedonali. Si chiede se tale soluzione sia realizzabile.
Per la realizzazione di quanto richiesto nel quesito, a parere di chi scrive, è necessario verificare due aspetti: la necessità che gli stalli di sosta rispettino le misure previste dalla vigente normativa e che, al netto dello spazio destinato alla sosta, resti una larghezza della carreggiata stradale, nei limiti previsti dalla legge.
Ora, per le misure degli stalli di sosta si rinvia al paragrafo 3.4.7 "Regolazione della sosta" delle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", approvate con DM 5.11.2001 n. 6792 di seguito riportato in stralcio: "Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m. per la sosta in longitudinale, di 4,80 m. per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m. per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m.) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m.; è di 2,30 m. per la sosta trasversale".
Esiste una deroga, dal punto di vista sanzionatorio, prevista dall’articolo 38, comma 2, primo periodo, codice della strada, secondo il quale "gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione", che potrà essere eventualmente utilizzata nella realizzazione degli stalli, motivandone la deroga, per ragioni di prevalente interesse pubblico, all’interno dell’ordinanza istitutiva della nuova regolamentazione stradale
Si rammenta però che, ai sensi dell'articolo 38, c. 6, CDS, la collocazione della segnaletica stradale deve rispondere a criteri di uniformità sul territorio nazionale, e che, ai sensi del successivo comma 14, nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi sanciti dal medesimo articolo 38 o dal regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, sempre che negli atti amministrativi non sia individuato un prevalente interesse pubblico che ha portato ad applicare una deroga, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può ingiungere di adempiere a quanto dovuto.
Detto questo, si precisa che in caso di sosta libera sulla carreggiata in centro abitato, in assenza di segnaletica verticale ed orizzontale, deve rimanere libero uno spazio sufficiente al transito dei veicoli, pari a 3.00 m in strade a senso unico, e a 6,00 m in strade a doppio senso; su strade a senso unico è consentita la sosta anche lungo il margine sinistro se viene rispettata la condizione minima di cui sopra.
Nel caso di sosta fuori della carreggiata e in adiacenza ad essa, al netto degli stalli di sosta tracciati sulla pavimentazione su uno o entrambi i lati, deve risultare disponibile per la circolazione uno spazio almeno pari a 2,75 m (larghezza minima delle corsie di marcia), o al doppio di essa, secondo che si tratti di circolazione a senso unico o a doppio senso.
Per quanto riguarda la delimitazione degli stalli di sosta, è necessario precisare che la delimitazione è obbligatoria se gli stalli sono disposti a spina o a pettine (ossia a 45° o a 90° rispetto all'asse della corsia adiacente); è invece solo consigliata in caso di disposizione longitudinale; qualora essa sia omessa, la segnaletica verticale deve indicare nel pannello integrativo o nel cartello composito lo schema di disposizione longitudinale.
Verificate tali condizioni, è possibile decidere se quanto in quesito sia realizzabile oppure no.
30 Agosto 2024
Marco Massavelli
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3188, sintomo n. QS3258
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
Come interpretare la sentenza 27/5/2024 n. 20763 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Ministero dell’Interno – Circolare 3 luglio 2019, n. 300/A/5921/19/109/12/3/4
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: