La soppressione dello “stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 C.d.S. finisce alla Consulta
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiUn cittadino ha occupato la sede stradale con una panchina.
Come si deve comportare l'ente qualora il cittadino, al quale è stata irrogata la sanzione accessoria di sgombero dell'occupazione abusiva della sede stradale art. 20 c. 4/5 cds, non proceda immediatamente a rimuovere l’ostacolo e a liberare la strada. Può procedere immediatamente l'ente?
L’articolo 20, comma 5, codice della strada prescrive che alla violazione dei commi 2,3,4, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Tale sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211, codice della strada.
In particolare, a seguito della mancata rimozione delle opere abusive da parte del trasgressore, entro il termine concesso dagli agenti accertatori con il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 20, codice della strada, il Comando di Polizia Locale trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione di apposita ordinanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.
L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
Si ritiene che l’ente proprietario della strada possa intervenire immediatamente, in deroga alla procedura stabilita dall’articolo 211, solo nel caso in cui l’occupazione crei intralcio o pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
29 agosto 2024
Marco Massavelli
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