Tempi erogazione indennità fine servizio (TFS) a dipendente collocata a riposo

Risposta del Dott. Giancarlo Menghini

Quesiti
di Menghini Giancarlo
30 Agosto 2024

Una dipendente è stata collocata a riposo il 31.12.2021, ed ha richiesto all’Ente quando potrà percepire l'indennità di fine servizio, in quanto non riesce ad ottenere risposta dall'Inps. Cosa può fare il Comune?

Risposta

I tempi di pagamento del TFS subiscono delle modifiche in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la normativa vigente, la liquidazione del TFS avviene con le seguenti tempistiche: a) entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per invalidità/inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale senza che l’INPS abbia provveduto al pagamento, spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

b) oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età (67 anni oppure tra 65 e 67 anni nel caso di raggiungimento del diritto a pensione secondo i requisiti della cosiddetta Legge Fornero. Passati i successivi tre mesi senza che sia avvenuto il pagamento del TFS, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;

c) per «quota 100», «quota 102» e «quota 103» i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne) ovvero 12 mesi dal teorico raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni); anche in questo caso, passata questa finestra temporale senza che sia avvenuto il pagamento da parte dell’INPS,  spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

d) per la pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 232/2016 il termine decorre 12 mesi dal teorico raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni). Nel caso di pensioni liquidate in regime di totalizzazione nazionale (D.Lgs. n. 42/2006) di cumulo di cui al D.Lgs. n. 184/1997, di ape sociale o di opzione donna i termini decorrono dopo 24 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed anche qui spettano gli interessi legali se l’INPS non provvede al pagamento tra i 24 ed i 27 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Fermi restando i requisiti di cui sopra, se il Comune scrivente ha effettuato la certificazione della posizione assicurativa, ha inserito i dati di ultimo miglio TFS su “nuova passweb” ed ha effettuato la comunicazione di cessazione ai fini TFS, o se ha compilato il mod. 3350/P (attualmente non più in uso ma ancora utilizzato nel 2021) ed ha effettuato le comunicazioni di rito alla sede INPS provinciale competente, non ci sono motivazioni per le quali l’ex dipendente non debba ricevere il suo TFS.

L’Amministrazione Comunale non deve fare altro, dovrà essere l’ex dipendente a utilizzare i canali standard di comunicazione con la sede provinciale INPS competente (email, pec, funzione comunica con l’INPS accessibile mediante spid sul portale www.inps.it, numero verde INPS 803164 da telefono fisso, 06164164 da rete mobile) per chiedere informazioni circa i tempi di liquidazione del proprio TFS, oppure può rivolgersi ad un Ente di Patronato.

 

29 agosto 2024

Dott. Giancarlo Menghini

 

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7702, sintomo n. QP7798

 

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