La riforma Nordio: le novità processuali in vigore dal 25 agosto

Divieto di acquisire le comunicazioni difensore-imputato, divieto di pubblicare le intercettazioni, inappellabilità del PM per numerose fattispecie di reato, dal 2026 tre gip per decidere sulla custodia in carcere

Servizi Comunali Amministratori locali Anticorruzione Trasparenza
di Cipriani Simonetta
28 Agosto 2024

 

All’indomani dell’entrata in vigore il 25 agosto della riforma Nordio, esaminiamo le modifiche introdotte dalla riforma sul piano processuale penale.

In primo luogo, la legge 114/2024 pone il divieto d’intercettare le comunicazioni fra legale e imputato: è vietata l’acquisizione di ogni forma di comunicazione, salvo che vi sia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato (art. 103 comma 6 bis cpp). Le operazioni di intercettazione di conversazione o di comunicazione devono essere immediatamente interrotte se rientrano tra quelle vietate.

La legge precisa anche il divieto di pubblicare il contenuto delle intercettazioni, se non sono parte della motivazione di un provvedimento o utilizzate in dibattimento.

Esclude poi il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Così anche è vietato riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Il PM ha l'obbligo di stralciare le espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti. Sono esclusi, in sostanza, dai verbali i dati dei soggetti diversi dalle parti.

Un’altra novità limita il potere di impugnativa del PM: il Pubblico Ministero non può più appellare le sentenze di proscioglimento per i reati ricompresi nell’ampio elenco sui quali si procede con citazione diretta a seguito dell’ultima riforma Cartabia (art. 550 c.p.p. come modificato dall’art. 32, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) e cioè contravvenzioni o delitti puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa – comma 1, nonché i reati indicati al comma 2, tra cui l’omessa dichiarazione delle imposte sui redditi, sull’Iva e quella di sostituto d’imposta, le lesioni stradali gravissime, la ricettazione, il furto pluriaggravato, l’appropriazione indebita e altre fattispecie. Resta invece l’appello del PM per contestazione di reati anche meno gravi ma per i quali permane l’udienza preliminare. 

La pubblica accusa può comunque sempre ricorrere per cassazione nei casi di inosservanza o errata applicazione della legge o per inosservanza delle norme processuali.

Dal 2026 la decisione sulla custodia cautelare in carcere sarà in capo al gip in composizione collegiale e non più monocratica: il differimento è motivato dalla necessità di far ricorso ad altre unità per evitare di incorrere in ipotesi di incompatibilità e l’aumento del ruolo organico della magistratura è previsto a decorrere dal 2025. 

Inoltre, la legge introduce l’obbligo di interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare (salvo che sia necessario l’effetto sorpresa), che deve essere documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilità, mentre esso è escluso se c’è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. I tre gip potranno decidere anche sull’aggravamento della misura cautelare e sulla misura di sicurezza provvisoria, se detentiva.

Per completezza, oltre alle novità di diritto penale sostanziale già segnalate in altri precedenti contributi pubblicati su questo Portale a cui si rinvia, la riforma Nordio ha inciso anche sull’ordinamento giudiziario, sull’organico del personale di magistratura ordinaria e contiene anche una modifica al codice dell’ordinamento militare.


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