Regolarizzazione postuma degli abusi edilizi e applicazione del d.l. 69/2024 c.d."salva casa"
Consiglio di Stato, Sezione II - Sentenza 19 febbraio 2025, n. 1394
Risposta di Salvatore Di Bacco
QuesitiIn riferimento all'art. 36-bis DPR 380/01, le difformità affinché possano essere annoverate come "parziali difformità" devono essere necessariamente realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio di riferimento (PDC o SCIA), o l'epoca di realizzazione della difformità è ininfluente. Si specifica che la Regione Abruzzo non ha disciplinato nulla in merito.
Il comma 1 del nuovo articolo 36 bis primo periodo recita: “In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 omissis”.
L’articolato rende evidente che gli interventi eseguiti in parziale difformità sono riferiti alla presenza legittima di un titolo abilitativo o assentito, e gli stessi lavori devono essere stati eseguiti “necessariamente” durante il periodo di validità dei procedimenti attivati in quanto se invece fossero stati realizzati fuori dai termini temporali di validità sarebbero stati considerati in assenza dei titoli abilitativi o assentiti.
Resta il dilemma di cosa si intende titolo abilitativo, e in questo caso il legislatore ha indicato solo il PDC e la Scia escludendo la Scia alternativa al PDC, e la Cila.
Sarebbe stato necessario da parte del legislatore chiarire cosa si intende per titoli abilitativi e titoli “assentiti”. E se tali titoli devono essere solo quelli provvedimentali espressi, ovvero anche quelli depositati con segnalazioni, comunicazioni, autorizzazioni, o altre forme di assenso. (vedasi Scia alternativa al pdc, Scia, Cila, Cilas, o quelli aggiunti con la nuova formulazione dello stato legittimo dell’art. 9 bis comma 1 bis formatisi senza provvedimento con il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Esempio su tutti la fiscalizzazione edilizia).
Inoltre quando si parla di titoli abilitativi, ci si riferisce solo agli ultimi titoli indicati dal Testo Unico dell’Edilizia vigente, dimenticando che le nome introdotte dal cosiddetto “salva casa” non hanno termini di scadenza e pertanto potrebbero riferirsi anche alle denominazioni dei passati titoli abilitativi ormai non utilizzati, ad esempio, Concessioni, Licenze, Autorizzazioni oppure a Comunicazioni, Dia, Dia alternative al PDC, opere interne ex art. 26 L. 47/1985, etc. o ad altre forme di assenso come quelle previste dagli artt. 33, 34, 37 e 38 ed in particolare alle norme sulla fiscalizzazione degli abusi (provvedimenti non espressamente rilasciati).
Si segnala anche, che, al fine di individuare lo stato legittimo, la Scia alternativa al PDC non è citata nell’art. 36 bis comma 1, ne’ nell’art. 9 bis comma 1 bis sullo stato legittimo, considerando che con la predetta è possibile addirittura realizzare interventi rilevanti di nuova costruzione o ristrutturazione pesante così come disciplinato dall’art. 23 comma 1 lettera a), b) e c).
Altro esempio: al fine di individuare lo stato legittimo, la CILA non è indicata nell’art. 9 bis, considerando che con la predetta è possibile addirittura realizzare interventi rilevanti con notevole aumento di carico urbanistico, di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari di estrema importanza.
Per quanto riguarda invece la frase successiva sempre del comma 1 dell’art. 36 bis che recita:”…omissis ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37,…omissis”, fa presumere che quegli interventi eseguiti anche in assenza della scia possano essere quindi sanati ancorché realizzati al di fuori del periodo di validità dei titoli sopra citati, in aperta contraddizione rispetto alla prima parte del periodo.
Le modalità applicative risultano dunque particolarmente dubbiose sul punto e dobbiamo dire che molti sono gli aspetti problematici che rendono la norma criptica e contraddittoria, con eccessivi rimandi e di controvertibile attuazione.
Inoltre si auspica che la Regione Abruzzo nella reintroduzione della ormai abrogata L.R. 52/1989 che conteneva le definizioni di parziale difformità e variazioni essenziali, chiarisca questi passaggi al fine di determinare esattamente gli elementi essenziali per le procedure da utilizzare.
27 agosto 2024
Salvatore Di Bacco
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