Corte di giustizia tributaria del Lazio - sentenza n. 3131/2024
Servizi Comunali Entrate tributarie RifiutiLa sezione terza della Corte di giustizia tributaria del Lazio nella sentenza n. 3131/2024 ha stabilito che le aree destinate al parcheggio e alla manovra dei centri commerciali non sono assoggettabili alla tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti. Il collegio capitolino ha rilevato infatti come queste aree fossero destinate, in via esclusiva, alla manovra e al parcheggio dei clienti, per l’uso delle quali dunque non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo da parte dei fruitori.
Il collegio di secondo grado rileva come il Regolamento del Comune, all’articolo 42 ritiene esenti “i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati". Conseguentemente, qualora si producessero sulle aree in questione rifiuti ordinari varrebbe la disposizione che esclude in assoluto l’assoggettabilità al prelievo delle aree come quelle in questione, a cagione della destinazione propria di esse.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Istat – 3 giugno 2025
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
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