Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'art. 2 del contratto di concessione del servizio di gestione nido (aggiudicato con procedura aperta) recita: La concessione ha durata dal 1.09.19 al 31.08.24. Come specificato nel bando, nel disciplinare, le parti danno atto che il Comune si è riservato la facoltà di prorogare la concessione per ulteriori anni 5, alle stesse condizioni contrattuali, previa verifica qualità del servizio, soddisfazione dell'utenza e a condizione che la normativa in vigore lo consenta; è possibile prorogare per anni 5?
L’aggiudicazione è avvenuta nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 il cui art. 167, comma 4, precisava che il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, tra gli altri, del valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti.
Pertanto, se gli atti di gara che costituivano la lex specialis hanno previsto espressamente la clausola opzionale di che trattasi e i requisiti richiesti hanno tenuto conto della soglia come sopra determinata in base al metodo legale stabilito dal previgente Codice, nulla impedisce di disporre della proroga prima della scadenza della concessione, avvalendosi della clausola prevista in sede di gara e resa nota a tutti i partecipanti.
La proroga prevista già negli atti di gara non richiede un intenso apparato motivazionale, nel senso che occorre una giustificazione sotto il profilo tecnico e della congruità dell’aspetto tecnico/economico, senza ulteriori e particolari problematiche.
La proroga deve intervenire prima della scadenza del contratto da prorogare, essendo consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia.” (cfr., ex multis, Tar Lombardia, Milano, sez. II, 3 dicembre 2018, n.2717).”
La proroga deve intervenire prima della scadenza, in quanto fa seguito ad un’intesa tra le parti che, senza incidere sull’oggetto del provvedimento autorizzatorio, abbia di mira il semplice spostamento in avanti del termine (non scaduto) di efficacia dell’originario provvedimento autorizzatorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2020, n. 1571).
Secondo i costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).
Come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020).
Le due tipologie tipiche di proroga di un contratto pubblico, ossia quella “contrattuale” e quella “tecnica” si distinguono in quanto la proroga c.d. “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto. Trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall’Amministrazione e dall’operatore economico contraente (TAR Bari, 23.10.2023 n. 1243).
27 agosto 2024
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3184, sintomo n. QS3254
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
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