Applicazione sanzioni ex art. 7bis della legge 267/2000 se il regolamento comunale di polizia mortuaria non le prevede
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiCon sede in questo Comune, una ditta funebre locale vuole realizzare una Camera ardente. Mi si chiede quale Ente ne autorizza la creazione e la relativa conseguente attività.
In linea generale, la camera ardente è un locale, all’interno di un’abitazione privata o di un luogo appositamente previsto per lo scopo (come le sale del commiato), oppure in un locale temporaneamente adibito a questo scopo, dove è esposta la salma prima della sua definitiva sepoltura. Il feretro può essere chiuso o aperto per consentire la veglia da parte dei dolenti.
Ciò detto, la risposta al quesito trova il suo riferimento normativo principalmente nella legge regionale di settore e nel regolamento comunale che disciplina le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, in conformità ai principi della normativa statale.
Ci si riferisce, in particolare, alla Regione Sicilia, Legge 3 marzo 2020, n. 4 recente Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 di cui si riportano, di seguito, i principali articoli di interesse.
Art.6
Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funeraria di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 12.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.
Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di strutture per il commiato
1. All'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 le parole “spazi per il commiato”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “strutture per il commiato”.
2. Alla legge regionale n. 18/2010, dopo l'articolo 5 (Senso comunitario della morte e spazi per il commiato) è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis.
Caratteristiche delle strutture per il commiato
1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.
2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete all'azienda sanitaria provinciale competente.”
3. All'articolo 8 della legge regionale n. 18/2010, le parole “degli spazi per il commiato” sono sostituite dalle parole “delle strutture per il commiato.”
Art. 13.
Attività funeraria
1. Ai sensi della presente legge per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
26/08/2024 Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3181, sintomo n. QS3251
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Legge Regionale Abruzzo 10 agosto 2012 n. 41
REGIONE CAMPANIA: Delibera Giunta Regionale n. 1948 del 23 maggio 2003
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