Rinnovo schema di una convenzione di lottizzazione anche se il piano di lottizzazione é decaduto

Risposta del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
22 Agosto 2024

Un Comune Sardo ha approvato nel 1986 un piano di lottizzazione con lo schema di convenzione, riapprovato nel 1997. Nel 1998 veniva sottoscritta la convenzione di lottizzazione. Con Deliberazioni CC del 2009 e 2018 veniva espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, senza alcuna stipula. La Ditta ha presentato istanza di rinnovo convenzione di lottizzazione. L'istanza di rinnovo é ammissibile posto che il piano di lottizzazione é decaduto?

Risposta

Non è chiaro quanta parte delle previsioni della originaria convenzione siano state realizzate entro la scadenza decennale della stessa ossia entro il 2008. Pertanto, stante il decorso notevole del tempo rispetto all’attualità occorre svolgere un’adeguata attività istruttoria da parte del competente ufficio tecnico che evidenzi quanto attuato e quanto non ancora attuato rispetto agli originari obblighi convenzionali il cui adempimento, verosimilmente, avrebbe dovuto essere assistito da garanzie fideiussorie a favore dell’Ente civico e da far valere in caso d’inadempimento da parte del privato. Il rispetto delle obbligazioni è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione che decorre dalla scadenza contrattuale o dalle singole scadenze se previste nelle singole clausole convenzionali. Per la consolidata giurisprudenza, la scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile. (Cons. Stato n. 598/2023, n. 8006/2021, n. 5358/2021, n. 3127/2019). Infatti, la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti, con la conseguenza che le parti possono esigere l’adempimento degli obblighi anche oltre il termine di scadenza che la controparte si è assunta con la convenzione stessa, quali la corresponsione di somme a titolo di oneri o la realizzazione di opere di urbanizzazione. (Cons. di Stato n. 598/2023, n. 2843/2020, n. 4278/2014). Sotto quest’aspetto, quindi, sarebbe il caso di valutare la vicenda sotto il profilo legale con il supporto del segretario comunale e, ove occorra, di un legale, per valutare bene la posizione giuridica dell’Ente rispetto agli obblighi di convenzione incombenti sul privato.

In ogni caso, quanto all’attuale richiesta di rinnovo, costituendo un procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione di una deliberazione dell’organo consiliare, competente in materia urbanistica ai sensi dell’art. 42 TUOEL, si ritiene che l’Ufficio tecnico competente dovrà istruire la proposta deliberativa in ordine a detta richiesta, esprimendo il proprio parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUOEL, anche ove fosse (motivatamente) negativo, lasciando al consiglio comunale l’approvazione o il rigetto dell’istanza.

Infatti, la giurisprudenza amministrativa, di fronte a richieste e a procedimenti confluenti in decisioni di competenza dell’organo consiliare, ha ritenuto illegittimo il rifiuto tout court del sindaco o del dirigente tecnico, spettando all’organo consiliare provvedere motivatamente sulla proposta deliberativa proveniente dall’istruttoria del competente ufficio.

In questo senso, pertanto, è distinta la competenza del Consiglio comunale, che è soggetto chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo e la competenza degli uffici tecnici, che devono invece istruire la pratica, tenendo conto, come nel caso di specie, di eventuali profili legali a tutela degli interessi dell’Ente locale.

21/08/2024 dott. Eugenio De Carlo

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