Riapprovazione del rendiconto e ripiano del disavanzo di amministrazione

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
20 Agosto 2024

Abbiamo dovuto riaprire l'allegato a/2 per correggere un errore che ha generato un aumento del disavanzo sul consuntivo 2023. Dovendo riapprovare il consuntivo e ripianare l'ulteriore disavanzo generato, considerato che si é rinnovato il Consiglio al 10/06/2024, su quali annualità posso ripianare il debito? Cioé, considerato che non posso andare oltre la consiliatura che però si é appena rinnovata, posso prevedere un piano che vada oltre il 2026?

Risposta

Poiché dal quesito risulta che l’ente dovrà riapprovare il rendiconto 2023, si evidenzia che la nuova deliberazione del consiglio comunale andrà a sostituire ad ogni effetto la deliberazione precedentemente adottata per la approvazione del rendiconto stesso: conseguentemente il consiglio, stante la situazione di disavanzo, dovrà disporre non tanto il ripiano del maggior disavanzo determinato dalla correzione di un errore, ma il ripiano del complessivo disavanzo quale risulterà rideterminato alla chiusura dell’esercizio 2023; tale disavanzo e le modalità della relativa copertura dovranno risultare a seguito della compilazione delle due tabelle previste al paragrafo 13.10.3 del principio contabile applicato n. 4/1, quale risulta modificato ad opera del D.M. 7 settembre 2020 (dodicesimo decreto correttivo), tabelle che vanno riportate obbligatoriamente nella relazione sulla gestione.

Gli esercizi in cui ripianare il disavanzo risulteranno pertanto dalla seconda delle due tabelle citate, tenendo conto che:

1) le quote di disavanzo applicate al bilancio ma non recuperate vanno interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione (e cioè al 2024) in aggiunta alle eventuali quote di recupero previste nei piani di rientro in corso con riferimento a tale esercizio (In tal senso, vedasi Corte dei conti, Sezioni Riunite in s.g. n. 1/2019);

2) l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato da un piano di rientro adottato ai sensi dell'articolo 188 del TUEL va ripianato non oltre la scadenza di tale piano (art. 188, comma 1, ultimo periodo, del TUEL), e quindi non potrà in ogni caso superarsi il limite, previsto dal comma 1, terzo periodo, del ricordato articolo 188, dei tre esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione.

 20 agosto 2024 dott. Ennio Braccioni

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