Limite individuale annuale di ore di straordinario consentite e superamento del limite massimo

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
20 Agosto 2024

Si chiede quale sia il limite individuale annuale di ore di straordinario consentite (compreso sia di straordinario da liquidare che di straordinario da recuperare), con particolare riferimento alla Polizia Locale, e quale sia il riferimento normativo più recente in proposito.

Si chiede inoltre cosa prevede la normativa nel caso in cui un dipendente abbia sforato il limite massimo.

Risposta

In via generale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.

In particolare, gli articoli 4 e 5 di quest’ultimo D.Lgs. rimandano alle disposizioni dei contratti collettivi, demandando a questi ultimi la definizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, l’eventuale elevazione di tale limite “a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”, nonché le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Solo in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite di lavoro straordinario è definito dalla legge in 250 ore annue.

Si segnala, però, che sono esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto le attività operative specificamente istituzionali della Polizia locale e, in particolare, quelle svolte per la prevenzione e la repressione delle violazioni al codice della strada, quelle di pubblica sicurezza, quelle di polizia giudiziaria, di polizia commerciale, di polizia amministrativa, quindi le attività operative e non d’ufficio.

Le disposizioni di riferimento, quindi, sono rinvenibili nella contrattazione collettiva.

L’art. 32, comma 3, del CCNL funzioni locali 2019-2021, dispone che: “Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 del CCNL del 1.4.1999.”

L’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, infatti, è oggetto di contrattazione integrativa, come stabilito dall’art. 7 comma 4, lett. s) del vigente CCNL funzioni locali.

Nel dettaglio, il limite individuale cui si riferisce l’art. 32 è definito nell’art. 14 comma 4 CCNL 1 aprile 1999, che dispone: “A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore”.

Tuttavia, al comma 6 del citato art. 32 CCNL funzioni locali 2019-2021 si precisa che: “La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

In definitiva, il limite individuale annuale di ore di straordinario consentite, valido per tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, è di 180 ore annue.

Per quanto concerne il superamento del limite annuale, è necessario tener presente quanto segue:

  • Al di là del limite contrattuale (e la sua eventuale elevazione per eventi eccezionali), il limite invalicabile resta la copertura finanziaria. Infatti, non è comunque possibile, per l'ente, autorizzare un numero di ore straordinarie superiori a quelle consentite dalle risorse disponibili (art.14 CCNL 1.4.1999).
  • In via generale, se il dirigente ha autorizzato le ore di straordinario senza accertare preventivamente che non fosse superato il tetto massimo, non può comunque venir meno il diritto del lavoratore al compenso di tali ore. Il lavoratore può richiederne la liquidazione e l’ente è tenuto a provvedere.
  • Se c’è la copertura finanziaria, si configura una violazione contrattuale ma non vi è danno; diversamente, se il dirigente ha autorizzato ore di straordinario senza verificarne la copertura, e quest’ultima non c’è, non è possibile aggirare questo ostacolo neppure accordandosi preventivamente con il lavoratore per l'automatica sostituzione del compenso per ore straordinarie con equivalenti riposi compensativi: infatti, simili rinunce o transazioni sarebbero invalide ex art.2113 c.c. ed esporrebbero l'ente e i dirigenti responsabili a pretese che, trattandosi di straordinari autorizzati, vedrebbero la parte pubblica sicuramente soccombente (si veda ARAN orientamento applicativo RAL796);
  • potrebbe essere richiesto un risarcimento da parte del lavoratore (anche ravvisando negligenza da parte del dirigente) per le ore di lavoro straordinario effettuate e per il mancato riposo previsto dalla normativa.

20/08/2024 dott.ssa Ylenia Daniele

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7689, sintomo n. QP7885

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×