Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiSi chiede quale sia il limite individuale annuale di ore di straordinario consentite (compreso sia di straordinario da liquidare che di straordinario da recuperare), con particolare riferimento alla Polizia Locale, e quale sia il riferimento normativo più recente in proposito.
Si chiede inoltre cosa prevede la normativa nel caso in cui un dipendente abbia sforato il limite massimo.
In via generale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
In particolare, gli articoli 4 e 5 di quest’ultimo D.Lgs. rimandano alle disposizioni dei contratti collettivi, demandando a questi ultimi la definizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, l’eventuale elevazione di tale limite “a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”, nonché le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
Solo in difetto di disciplina collettiva applicabile, il limite di lavoro straordinario è definito dalla legge in 250 ore annue.
Si segnala, però, che sono esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto le attività operative specificamente istituzionali della Polizia locale e, in particolare, quelle svolte per la prevenzione e la repressione delle violazioni al codice della strada, quelle di pubblica sicurezza, quelle di polizia giudiziaria, di polizia commerciale, di polizia amministrativa, quindi le attività operative e non d’ufficio.
Le disposizioni di riferimento, quindi, sono rinvenibili nella contrattazione collettiva.
L’art. 32, comma 3, del CCNL funzioni locali 2019-2021, dispone che: “Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 del CCNL del 1.4.1999.”
L’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, infatti, è oggetto di contrattazione integrativa, come stabilito dall’art. 7 comma 4, lett. s) del vigente CCNL funzioni locali.
Nel dettaglio, il limite individuale cui si riferisce l’art. 32 è definito nell’art. 14 comma 4 CCNL 1 aprile 1999, che dispone: “A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore”.
Tuttavia, al comma 6 del citato art. 32 CCNL funzioni locali 2019-2021 si precisa che: “La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.”
In definitiva, il limite individuale annuale di ore di straordinario consentite, valido per tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, è di 180 ore annue.
Per quanto concerne il superamento del limite annuale, è necessario tener presente quanto segue:
20/08/2024 dott.ssa Ylenia Daniele
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7689, sintomo n. QP7885
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
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