Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Andrea Dallatommasina
QuesitiSi chiede se è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di un cittadino extra comunitario, con provenienza dall'estero, non in possesso del passaporto ma di un permesso di soggiorno rilasciato come "INTEGRAZIONE" in corso di validità.
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad oggetto “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed il particolare l’articolo 6 comma 7 prevede “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.”
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, “possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”.
Quindi, come regola generale, il permesso di soggiorno è il documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia e il possesso di un qualsiasi permesso di soggiorno in corso di validità consente l’iscrizione in anagrafe, indipendentemente dalla sua durata o dalla causale per la quale esso è stato rilasciato.
Per quanto riguarda la mancanza del passaporto occorre domandarsi perché tale documento, indispensabile per le normali pratiche (vedasi articolo 14 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223), non sia in possesso del cittadino straniero.
E’ stato ritirato per caso della Questura? Non è in possesso del cittadino in quando smarrito?
Ricordo che per quanto riguarda l’assenza di un documento di riconoscimento rilasciato dallo Stato Estero l’unica eccezione può essere quella dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili. Questi cittadini di norma sono sprovvisti del passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'articolo 1 lettera c) del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto "documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare".
Se così fosse il permesso di soggiorno, munito di fotografia, è da ritenersi più che sufficiente per procede alla corretta identificazione del richiedente in primis e successivamente all’iscrizione anagrafica.
16 agosto 2024 Dott. Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3424, sintomo n. QD3459
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: