Straordinari al sostituto del dipendente incaricato come EQ e in congedo per maternità

Risposta del Dott. Luigi Oliveri

Quesiti
di Oliveri Luigi
14 Agosto 2024

Una responsabile dei servizi titolare di posizione organizzativa è in congedo per maternità.

L'ente con decreto sindacale ha disposto la sostituzione temporanea con una dipendente afferente alla stessa area, senza riconoscere la posizione organizzativa, ma soltanto l'eventuale quota del risultato.

Si chiede se la sostituta responsabile può richiedere il pagamento delle ore straordinarie effettuate nel periodo di sostituzione.

Risposta

L’articolo 45, comma 2, del Ccnl 16.11.2022 dispone: “Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

I Ccnl non consentono di attribuire a due distinti dipendenti la retribuzione di posizione per un medesimo incarico di Elevata Qualificazione. Non è, quindi, consentito duplicare tale genere di spesa.

Il sostituto del dipendente incaricato come EQ e in congedo per maternità, quindi, può essere compensato esclusivamente a valere sul risultato.

Tuttavia, quanto indicato nel quesito risulta affetto da errore che si consiglia di correggere con urgenza. Infatti, si è adottata una soluzione che parte, correttamente dall’esigenza di non duplicare la spesa per la retribuzione di posizione, giungendo, tuttavia, ad una decisione non giuridicamente sostenibile.

Non è possibile, infatti:

  1. nè incaricare liberamente qualsiasi dipendente, sebbene della medesima area;
  2. nè attribuire l’intera retribuzione di risultato.

Infatti, quanto al primo tema, le modalità per sostituire la EQ assente o impedito, sono disciplinate espressamente ed in via tassativa dal Ccnl, che all’articolo 17, comma 5, regola l’ipotesi degli incarichi ad interim, i quali sono assegnabili esclusivamente ad altri dipendenti con incarico di EQ.

In quanto al secondo tema, il dipendente lecitamente incaricato ad interim, sempre ai sensi dell’articolo 17, comma 5, viene compensato esclusivamente con una maggiorazione alla retribuzione di risultato, la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim.

12 agosto 2024       dr. Luigi Oliveri

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7687, sintomo n. QP7783

 

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