Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn base all'articolo 39, comma 2 del CCNL 19-21 si chiede se, le risorse destinate agli arretrati contrattuali della retribuzione di risultato possono essere riportate quali risorse variabili, una tantum, nel fondo dell'anno 2024.
La risposta è negativa.
L’art. 39, comma 2, del CCNL 16.07.2024 nel prevedere l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con decorrenza 1.1.2020 e 1.1.2021, fa riferimento all’incremento della parte stabile per gli anni coinvolti, quindi dal 2020 al 2023. Tali incrementi sono poi funzionali a finanziare, prioritariamente, gli incrementi della retribuzione di posizione che, appunto, hanno la stessa decorrenza.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CCNL 2019-2021, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, devono essere corrisposti ai dirigenti gli arretrati della retribuzione di posizione (oltre a quelli relativi allo stipendio tabellare).
Relativamente alla possibilità o meno di procedere alla rideterminazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2021-2023, possono ipotizzarsi due diverse soluzioni, ovvero:
Si ricorda che il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011 recita: “Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato”.
13 agosto 2024 dott. Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7685, sintomo n.7781
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Circolare 28 febbraio 2025, Prot n. 3026
ARAN – Orientamento applicativo Area Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – AFL93
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