Risorse arretrati contrattuali retribuzione di risultato riportate nelle risorse variabili del fondo anno 2024

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Agosto 2024

In base all'articolo 39, comma 2 del CCNL 19-21 si chiede se, le risorse destinate agli arretrati contrattuali della retribuzione di risultato possono essere riportate quali risorse variabili, una tantum, nel fondo dell'anno 2024.

Risposta

La risposta è negativa.
L’art. 39, comma 2, del CCNL 16.07.2024 nel prevedere l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con decorrenza 1.1.2020 e 1.1.2021, fa riferimento all’incremento della parte stabile per gli anni coinvolti, quindi dal 2020 al 2023. Tali incrementi sono poi funzionali a finanziare, prioritariamente, gli incrementi della retribuzione di posizione che, appunto, hanno la stessa decorrenza.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del CCNL 2019-2021, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, devono essere corrisposti ai dirigenti gli arretrati della retribuzione di posizione (oltre a quelli relativi allo stipendio tabellare).
Relativamente alla possibilità o meno di procedere alla rideterminazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2021-2023, possono ipotizzarsi due diverse soluzioni, ovvero:

  • se l’amministrazione ha accantonato le risorse necessarie negli anni 2020-2023 e le ha fatte confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell’anno successivo, in quanto non erogate alla fine dell’esercizio di competenza, è possibile la riadozione dei fondi con l’integrazione prevista dal CCNL 2019-2021 per ciascun anno, in quanto i relativi valori risultano effettivamente finanziati e stanziati nell’ambito delle previsioni di competenza del bilancio previsionale relativo a ciascun anno cui l’incremento del fondo e dei valori della retribuzione di posizione si riferiscono (quindi 2020, 2021, 2022 e 2023);
  • se l’amministrazione, per contro, non ha provveduto ad accantonare le somme in conto competenza, gli arretrati andranno finanziati in competenza 2024 senza necessità, in questo caso, di riadottare i fondi con l’integrazione prevista dal CCNL, in quanto difetta il relativo finanziamento annuale di competenza delle singole annualità interessate dal riconoscimento dei benefici in parola. In tal caso, quindi, gli arretrati dovranno essere finanziati direttamente a carico del bilancio, senza la necessaria riadozione dei fondi per gli anni 2020-2023, atteso che non sussiste il relativo accantonamento di competenza. 

Si ricorda che il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011 recita: “Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato.

13 agosto 2024  dott. Angelo Maria Savazzi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7685, sintomo n.7781

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