Per impugnare un atto comunale sulle attività produttive non basta la vicinitas commerciale
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Giustizia Amministrativa - Sentenza n. 11786/2024 del Tar Lazio
Servizi Comunali Attività commerciali Attività produttive Esercizi di vicinatoIl consumo sul posto non è un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari bensì una modalità specifica di fruizione di tali prodotti che si aggiunge alla vendita. L’unica vera differenza fra somministrazione e esercizi di vicinato va dunque ricercata nell’assenza del servizio assistito del consumo sul posto che comunque non può essere inteso solo nell’assenza di camerieri ma in una serie di elementi da verificare caso per caso. Infatti, il servizio assistito costituisce elemento strutturale, tipico e identitario esclusivamente dei pubblici esercizi di somministrazione mentre è elemento soltanto accessorio degli esercizi di vicinato, in cui deve restare prevalente l’attività di vendita.
Il discrimine effettivo tra l’attività di ristorazione e quella di consumo sul posto va individuato globalmente nella predisposizione di risorse, non solo umane, ma anche materiali, che siano di servizio al cliente.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato, sentenza n. 1946/2025
Ministero dell’Interno – Comunicato n.3 del 28 marzo 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 marzo 2025, Prot.n. 127533/2025 e allegati (3)
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta di Ambrogio Fichera
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