Modifica cancellazione per irreperibilità cittadina straniera, in seguito a dichiarazione trasferimento residenza all’estero successiva

Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
13 Agosto 2024

Una cittadina straniera viene cancellata per irreperibilità in seguito ad accertamento in data 23/03/2023. Oggi si riceve, per il tramite del patrono CGIL, una dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero datata 05/08/2024 e sottoscritta dalla cittadina straniera. Chiedo se sia possibile modificare la cancellazione oppure se non sia possibile registrare il trasferimento all'estero della cittadina.

Risposta

La cancellazione per irreperibilità a seguito di accertamenti avvenuta nel 2023 ha storicizzato la posizione anagrafica della cittadina straniera e pertanto, ad oggi, non è possibile eseguire successivamente modifiche.
Occorrerà rispondere che non è possibile dare seguito alla cancellazione per emigrazione all’estero in quanto il soggetto risulta già cancellato.
Per far si che venga modificata la modalità di cancellazione da ANPR (da irreperibilità accertata ad emigrazione all’estero) la cittadina straniera dovrebbe richiedere all’ufficiale d’anagrafe l’annullamento in autotutela della cancellazione per irreperibilità. 
Ricordo che l’ufficiale d'anagrafe è tenuto ad annullare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, solo nel caso in cui gli stessi risultino viziati da illegittimità sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Ciò premesso nel caso di cui trattasi solo qualora il procedimento di cancellazione per irreperibilità risultasse illegittimo, per esempio perché non sufficientemente motivato o non suffragato da ripetuti e intervallati accertamenti o dimostrando che per il periodo marzo 2023-settembre 2024 la stessa era comunque presente sul territorio italiano.
In sintesi non è corretto modificare il tipo di provvedimento adottato perché la signora avrebbe interesse economico in tal senso. Se la stessa intende contestarlo dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria presentando formale ricorso contro lo stesso.
Per il ricorso in Prefettura sono decorsi ampiamente i termini di 30 giorni.

13 agosto 2024  dott. Andrea Dallatomasina

Per i clienti Halley: ricorrente QD n.3421, sintomo n.3456

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