Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede quali siano i riferimenti normativi disciplinanti il divieto di applicazione delle riduzioni della garanzia provvisoria nei contratti sotto soglia.
La previsione è recata dall’art. 53 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
Sia Anac sia il MIT hanno cercato reso pareri (parere n. 3541/2023 per quanto riguarda Anac e il parere n. 2129/2023 per quanto riguarda il MIT).
In particolare, Anac si è concentrata a fornire un parere in merito alla motivazione all’esenzione della richiesta di garanzia definitiva da parte delle stazioni appaltanti, specificando l’applicazione corretta degli articoli 53 e 117 del nuovo Codice, mentre il MIT sulla possibile applicazione anche agli appalti sotto-soglia dell’incremento della garanzia definitiva in funzione del ribasso offerto, all’art. 117, comma 2.
Di norma, negli appalti sottosoglia, la garanzia provvisoria, posta a tutela della serietà dell’offerta, non viene richiesta dalla Stazione appaltante, a meno che non vi siano esigenze particolari indicate nei documenti di gara, le quali ne giustifichino la richiesta al concorrente. L’importo massimo della garanzia provvisoria non può superare l’1% dell’importo di base dell’appalto (art. 53, comma 2).
12 agosto 2024 dott. Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n.3167, sintomo n.3237
ANAC - 30 maggio 2025
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
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