Le prossime modifiche in materia di uso di lenti o di apparecchi durante la guida

Focus sulle modifiche al codice della strada - Parte 7

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
09 Agosto 2024

 

Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 4 c. 3 lett. b), inserito nel capo II concernente sospensione della patente di guida, prevede alcune modifiche all’art. 173, “al fine di aumentare l’efficacia preventiva e deterrente delle sanzioni previste in caso di distrazione alla guida per effetto dell’utilizzo di dispositivi elettronici”, come si legge nella relazione illustrativa.

La struttura della disposizione  
L’art. 173 c. 1 prevede l’obbligo, durante la guida, di usare lenti o altri apparecchi, prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, idonei a integrare le deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali.
Il comma 2 stabilisce il divieto dell’utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo che per i conducenti dei veicoli delle forze armate e di polizia. 
Il II periodo, nella prima formulazione, consentiva, quale deroga al divieto, l'uso di apparecchi a viva voce, a condizione che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani.

Successivamente, il D.L. 20/6/2002 n. 121, recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito con modificazioni dalla L. 1/8/2002 n. 168, nell’estendere la possibilità di utilizzo anche agli apparecchi dotati di auricolare, ha inserito una locuzione che richiede che il conducente debba avere “adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”. 

Il D.L. 3/8/2007 n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007 n. 160, ha distinto l’assetto sanzionatorio, lasciando al comma 3 la violazione del comma 1 e introducendo il comma 3-bis che punisce la violazione del comma 2 con la sanzione pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, solo in caso di reiterazione infrabiennale della violazione.

La L. 13/2/2012 n. 11, recante Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida, ha ridotto il novero dei conducenti cui è consentito (in eccezione) di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici. 

Il D.L. 10/9/2021 n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021 n. 156, ha ritenuto di integrare - con minuziosa descrizione - l’elenco dei dispositivi elettronici dei quali è vietato l’utilizzo durante la marcia, inserendo lo specifico riferimento a “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante”.

Il nuovo presidio sanzionatorio
La riforma procede a rafforzare l’assetto sanzionatorio recato dal comma 3-bis.
All’inasprimento della sanzione pecuniaria, portata (da 165) a 250 euro nel minimo e (da 660) a 1.000 euro nel massimo, si affianca l’introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione.

Il secondo periodo, interamente riformulato, prevede che in caso di reiterazione infrabiennale, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca la sanzione pecuniaria aggravata da 350 a 1.400 euro. 

Viene, infine, modificata la tabella allegata all’art. 126-bis, prevedendo un innalzamento della decurtazione, in luogo di 5 punti, di: 

  • 8 punti per la violazione del comma 3; 
  • 5 punti per la violazione semplice del comma 3-bis
  • 10 punti per la violazione aggravata, perché reiterata, del comma 3-bis.

Osservazioni 
Preso atto del fatto che - come si legge nella relazione illustrativa - dai dati dell’Istituto nazionale di statistica si evince che la distrazione alla guida, dovuta anche all’uso del telefono e di altri dispositivi digitali, risulta tra le prime cause dell’incidentalità stradale, si sarebbe potuto, opportunamente, decidere di inserire nell’elenco delle aggravanti dell’omicidio e delle lesioni stradali, recato dal comma 5 di entrambi gli art. 589-bis e 590-bis c.p., la violazione del comma 3-bis dell’art. 173.
In tal modo, si sarebbe potuta reintrodurre nel Codice Penale quella fattispecie che integra l’ipotesi base del delitto di lesioni stradali gravi o gravissime che consente la privatizzazione del conflitto penalistico e resta perseguibile a querela. 


Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
 

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