Approvazione delle tariffe in deroga al termine ordinario in caso di rischio dell’equilibrio economico finanziario del bilancio

Risposta del Dott. Luigi D’Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
09 Agosto 2024

Questo comune, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale, non ha preso atto entro il 20 Luglio del PEF TARI e ha deliberato entro il 31 Luglio l’aumento delle tariffe tari dell'anno precedente, essendo stata segnalata dal responsabile del servizio finanziario la mancanza dell'equilibrio proprio per la non copertura della TARI con i proventi da tariffa. Si chiede se tale procedura fosse lecita o se tale aumento possa essere impugnato dai cittadini in considerazione del fatto che l’ente non ha preso atto del PEF.

Risposta

L’art. 193 del Tuel consente di approvare le tariffe in deroga al termine ordinario qualora sia a rischio l’equilibrio economico finanziario del bilancio. 
Si ricorda, tuttavia, di porre attenzione alla situazione contabile dell’Ente ed alle motivazioni adottate per tale rettifica delle tariffe; ciò, in quanto, il comma 3 dell’art. 193 prevede le misure per ristabilire l’equilibrio del bilancio in una sorta di ordine di utilizzo e la modifica delle tariffe è l’ultima misura prevista, presupponendo che la loro variazione sia subordinata all’impossibilità di utilizzare le altre forme che di seguito si sintetizzano riportando l’articolo di legge: “Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.


9 Agosto 2024                Luigi D’Aprano

Per i clienti Halley: ricorrente QT n.1726, sintomo n.1805

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