Tassazione indennità una tantum art. 68 CCNL Dirigenza Sanitaria e liquidazione arretrati rinnovo contrattuale

Risposta del Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
09 Agosto 2024

L’Ente è in procinto di liquidare gli arretrati per il rinnovo della dirigenza medica, in riferimento all'indennità una tantum ex art. 68 CCNL 23.01.2024 Dirigenza Sanitaria, pari a 1.430,00 euro, si chiede di avere maggiori informazioni, e di sapere anche a quale trattamento deve essere assoggettata.

 

Risposta

L’indennità una tantum è normata dall’art. 68, comma 1, del CCNL Sanità – Dirigenti 2019-2021, secondo cui: “Al personale in servizio e retribuito alla data del 31 dicembre 2021, con rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta, in un'unica soluzione, una erogazione una tantum, nelle misure lorde di seguito indicate: - dirigenti medici e veterinari; dirigenti sanitari 1.430,00; - Dirigenti delle professioni sanitarie 1.862,00.”
Tale emolumento deve essere assoggettato a tassazione separata.
Si richiama in merito la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 468 del 22 settembre 2022, in cui l’Agenzia chiarisce che, indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, se, per effetto della stipula del contratto collettivo, l'erogazione degli emolumenti avviene in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, si  applica la tassazione separata. 
Nella suddetta risposta l'Agenzia premette che l’articolo 51, comma 1, primo periodo Tuir stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b) Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
La tassazione separata prevista per gli arretrati, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, costituisce una particolare modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione dei principi di capacità contributiva. 
Proprio al fine di evitare che tale indennità si consideri imponibile nell’anno e si sommi al reddito ordinario, incrementando il carico fiscale, è tassata separatamente e non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’anno, ma costituisce una massa imponibile autonoma.
Ciò posto, la prassi dell’Agenzia (cfr. circolare nn. 23/1997 e 55/2001 e risoluzione n. 43/2004) dispone che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di "carattere giuridico" - che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti – o corrispondono ad “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta, causandone il ritardo.
Nel caso in cui ricorra una delle descritte "cause giuridiche", per cui sono corrisposti emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il sopraggiungere del contratto collettivo.


9 agosto 2024                        Ylenia Daniele

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7670, sintomo n.7766
 

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