Sopralluogo obbligatorio nelle gare: il parere dell’ANAC sui termini irragionevoli
ANAC – Parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Ambrogio Fichera
QuesitiPremetto che tale autorizzazione ex. art. 88 del TULPS è rilasciata dalla Questura, senza la richiesta di nessun parere, con la seguente dicitura:
“La presente autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di ordine e sicurezza pubblica, fatte salve limitazioni imposte da statale, regionale ecc. ed in particolare quelle inerenti la collocazione di apparecchi a distanza dal luoghi sensibili di cui alla L.R. n. 03 del 07/02/2017”
Adesso se ho ben interpretato la legge in oggetto, le disposizioni e i divieti di cui all’art.5 comma 2
“Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati”
secondo quanto riportato nell’art. 3
“Per le finalità di cui all'articolo 1, le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”
si applicano sia alle sale giochi che alle sale scommesse on-line.
I miei dubbi sono questi:
“Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 5. Per le violazioni previste da questo comma è disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”
è applicabile per l’apertura di una sala scommesse on-line?
Di fatto nell’art. 14 comma 1 si parla solo di apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 e non si fa nessun riferimento alle sale scommesse on-line.
La legge regionale Marche 07/02/2017, n. 3 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network.” è applicabile anche alle sale scommesse, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3. Diversamente da quanto disposto in altre analoghe leggi regionali per il contrasto del gioco d’azzardo patologico (si veda in proposito, ad esempio, quanto previsto dalla legge regionale Umbria 21/11/2014, n. 21, all’articolo 11, comma 1) la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 14, comma 1, della citata legge regionale Marche n. 3/2017 è riferita unicamente alla fattispecie della installazione degli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del R.D. 773/1931 attuata in violazione delle disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell’Articolo 5 della legge regionale. In ragione del principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24/11/1981, n. 689, che non consente l’applicazione analogica delle sanzioni amministrative, si ritiene non applicabile la sanzione prevista dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale Marche n. 3/2017 alla fattispecie dell’apertura di una sala scommesse.
Dott. Ambrogio Fichera 16/03/2018
ANAC – Parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025
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