Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente ha in essere un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, a favore di un soggetto con profilo FT Tecnici nell'ambito degli interventi del PNRR, per la durata di tre anni, finanziato con fondi dell'Agenzia Coesione. Si chiede se al professionista può essere affidato dal medesimo Ente un incarico professionale tecnico (progettazione lavori pubblici), ai sensi dell'art 66 del D.lgs. n. 36/2023, remunerato con fondi di bilancio.
L’art. 7, cc. 6-6-bis, D. Lgs. n. 165/2001 dispone:
“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.”
Il contratto stipulato con il collaboratore è dunque di lavoro autonomo.
L’attribuzione di un incarico di progettazione allo stesso soggetto si dovrebbe configurare come incarico a soggetto esterno all’amministrazione.
Posto che il finanziamento dell’incarico potrebbe essere solo garantito da fondi diversi da quelli legati al PNRR, le procedure per l’affidamento sono quelle previste dall’art. 66, D.Lgs. n. 66/2023.
Ora, come indicato dall’ANAC con il parere del 29/11/2023, n. 60:
- le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori in via prioritaria ai propri dipendenti o, in mancanza, ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche;
- se l’amministrazione non dispone delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, (…) l’incarico è affidato con le modalità previste dal Codice.
In generale, dunque, non vi sono impedimenti all’affidamento dell’incarico di progettazione a soggetti esterni (come il collaboratore già sotto contratto), fatta salva la verifica della mancanza di dipendenti interni che possano svolgerlo.
8 agosto 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7666, sintomo n.7762
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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