La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto da parte del consiglio comunale legittima il suo scioglimento
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Saranno esclusi solo gli enti che hanno firmato il patto con il Governo
Servizi Comunali Bilancio Concorso alla finanza pubblicaNei prossimi anni, e già dal bilancio 2024, gli enti locali saranno chiamati a contribuire alla tutela dell’unità economica della Repubblica. Per questo, un primo taglio, che impatta sulle annualità 2024-2025 di bilancio e che riguarda tutti gli enti locali è praticato secondo la legge n. 178/2000, articolo 1, commi 850-853. Il comma 850 dispone che «le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
Il secondo taglio, in base alla legge 213/2023 esclude i Comuni in criticità finanziarie, in procedura di riequilibrio o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 234/2021, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto legge 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.
Fonte: Normattiva
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;213
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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