Mobilità obbligatoria e assunzione ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Agosto 2024

Si chiede se la mobilità obbligatoria, prevista dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, deve essere esperita anche nel caso in cui si voglia procedere al reclutamento di personale, tramite mobilità volontaria ex art. 30 (comma 1 oppure comma 2) del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, non si attuerebbero né un concorso né uno scorrimento di graduatoria concorsuale.

 

Risposta

Va innanzitutto richiamato l’art. 2, c. 13, D.L. n. 95/2012 che dispone:
“13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.”
La sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, con la deliberazione n. 162/2013, rispondendo a un quesito sulla corretta procedura da seguire per un ente che intende assumere personale a tempo indeterminato, ha chiarito:
“La Sezione ritiene che a detti quesiti applicativi, possano sommariamente essere fornite le seguenti soluzioni:

  • in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (….), le amministrazioni con vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto 165/2001;
  • solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a quella dell’articolo 2, comma 13 del decreto 95/2012 allo svolgimento delle procedure di reclutamento); (…)”.

Dunque, in considerazione della vacanza di organico, l’amministrazione attiva in via principale (in assenza di personale in posizione di disponibilità) la procedura di mobilità volontaria.
Se quest’ultima non va a buon fine, l’ente deve procedere alla comunicazione alla Funzione pubblica ex art. 34-bis.


7 agosto 2024                 Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7660, sintomo n. 7756

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