Canone unico patrimoniale per le aziende titolari del solo contratto di vendita gas/energia elettrica alla clientela finale
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL'Ente attualmente non dispone di un segretario comunale, e vorrebbe dare l'incarico di vicesegretario ad un dipendente assunto con la categoria D in possesso di laurea in Economia e commercio, assunto a tempo indeterminato da 6 mesi. Si chiede se è possibile che tale dipendente ricopra l'incarico di vicesegretario, tenuto conto che non ha la responsabilità di servizi.
Dalla lettura combinata dell’art. 97, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 13 del DPR 465/1997 si arriva alla conclusione che il dipendente al quale viene conferito l’incarico di vicesegretario deve essere in possesso del medesimo titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico per l’accesso alla carriera di segretario comunale ovvero il diploma di laura in giurisprudenza o economia o scienze politiche.
La Giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che la necessità del prescritto titolo di studio condiziona la legittimità dell’incarico di vicesegretario. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 3008/2022, confermata dal Consiglio di Stato (sent. n. 3480/2024) si è espressa confermando l’illegittimità dell’incarico di Vicesegretario “attribuito a dipendenti dell’ente che, pur se funzionari apicali, siano privi del titolo di studio della laurea nelle materie sopra citate”.
Eventuali ulteriori disposizioni circa la nomina del vicesegretario devono essere previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in assenza delle quali nessun impedimento sussiste ai fini del conferimento di tale incarico ad un dipendente che non sia Responsabile di una struttura organizzativa apicale o in relazione ad una durata minima di servizio.
6 agosto 2024 Angelo Maria Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7656, sintomo n.7752
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Circolare 16 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: