FISCO OGGI – Documento 21 marzo 2018
Servizi Comunali Liquidazione periodica IVALiquidazioni periodiche Iva: ecco la nuova versione del modello
FISCO OGGI
Liquidazioni periodiche Iva: ecco la nuova versione del modello
I contribuenti interessati dovranno utilizzarla a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre di quest’anno, che devono essere trasmesse entro il 31 maggio 2018
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 21 marzo 2018, ha approvato la nuova versione del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, che sostituisce quella adottata lo scorso anno con il provvedimento 27 marzo 2017.
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
(articolo 21-bis, Dl 78/2010)
I soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate in base alle disposizioni di legge (cfr articolo 1, commi 1 e 1-bis, Dpr 100/1998, articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, Dpr 633/1972).
La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (è il caso, ad esempio, dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva) non ricorre l’obbligo di invio. Al contrario, qualora occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, la comunicazione deve essere trasmessa. Di conseguenza, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi sono tenuti a presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia.
Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
In linea generale, la comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
In sintesi:
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