Indennità specifiche responsabilità voce retributiva utile per accantonamento e calcolo TFR
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiL'istituto comprensivo ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Tarsu istituti scolastici 2001. Ho effettuato una ricerca e ho trovato che a settembre 2001 in sede di conferenza unificata è stato siglato un accordo in base Lo Stato avrebbe trasferito le somme ai Comuni a titolo di Tarsu dovuta dagli istituti scolastici. Non sono riuscita ad individuare alcuna norma che mi consenta di sgravare il provvedimento relativo alla Tarsu 2001, né documenti giustificativi.
Con l’art. 33 bis del D.L. 248/2007 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) convertito con legge 31/2008, è stato disposto che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfettario complessivo.
Tale importo forfetario complessivo, è riconosciuto non in ragione dei criteri ordinari di tassazione, ma sulla base della popolazione studentesca, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di fatto, è stata annullata ogni possibile richiesta da parte dei Comuni volta al pagamento della Tassa rifiuti secondo i principi tradizionali, in quanto i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni, in proporzione alla consistenza scolastica, sono stati concordati nell’ambito della Conferenza Stato- città ed autonomie locali.
Il Comune deve, pertanto, annullare qualunque diversa pretesa tributaria al riguardo.
2 agosto 2024 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1721, sintomo n. 1799
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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