L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Focus sulle modifiche al codice della strada - Parte 6
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, mediante diverse disposizioni, procede alla modifica dell’art. 142 C.d.S.
La struttura della disposizione
L’art. 142, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, disciplina, in via presuntiva, i limiti fissi di velocità massima per tipologia di strada e per categoria di veicoli, che possono essere anche fissati in maniera diversa, a livello localizzato, dagli enti proprietari.
Viene, quindi, operata una ripartizione sanzionatoria in 4 fasce, progressivamente afflittive, in caso eccesso di velocità:
Il comma 6, in combinato disposto con l’art. 345 Reg. C.d.S., considera fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati - cui si applica una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h - nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali - raffrontando la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, cui è associato l’errore relativo pari al 5, 10, 15% in relazione a una velocità rispettivamente: inferiore a 70 km/h, inferiore a 130 km/h, o pari o superiore a 130 km/h.
Grazie alla modifica recata dall’art. 10 c. 1 lett. a) D.d.L. - nel recepire quanto stabilito dalla sentenza n. 113 del 18/6/2015 della Corte Costituzionale - nell’art. 45 c. 6 viene inserito un periodo che prevede l’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.
La Cassazione Civile, sez. II, con ordinanza 18/4/2024 n. 10505, ha stabilito che non può ritenersi, sul piano giuridico, l’equipollenza tra omologazione a approvazione delle apparecchiature.
Sebbene il problema sembrava aver trovato soluzione a livello legislativo, laddove la prima versione del D.d.L. 1435, aveva previsto la modifica dell’art. 142 nel senso che l’omologazione poteva essere sostituita - nelle more dell’emanazione di un regolamento specifico volto a disciplinarne la procedura - dall’approvazione, dopo la prima lettura alla Camera, tali modifiche sono sparite.
Con il recente Decreto interministeriale Trasporti e Interno 11/4/2024, sono state recate Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992 - che in realtà è un decreto legislativo.
Ai sensi del comma 6-bis, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, secondo le pertinenti previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13/6/2017 n. 282, recante Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.
Il nuovo illecito amministrativo continuato ad horas
L’art. 10 c. 1 lett. b) D.d.L., inserito nel capo III concernente formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti e rafforzamento del controllo, introduce il nuovo comma 6-ter ai sensi del quale, in caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, si applica, ove risulti più favorevole, la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo (fisso).
Il (singolare) presupposto è che si tratti di illeciti commessi su un tratto di strada che ricada nella competenza del medesimo ente proprietario, nell’arco temporale non superiore a 1 ora.
Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 198-bis, recante Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni, inserito dall’art. 7 D.L. 16/6/2022 n. 68, in sede di conversione con modifiche da parte della L. 5/8/2022 n. 108.
Si tratta di un istituto che, nel prendere le mosse dalla continuazione, di matrice penalistica di cui all’art. 81 c. 2 c.p. introduce - senza recare alcun coordinamento con la “reiterazione delle violazioni” prevista dall’art. 8-bis L. 689/1981 - un correttivo all’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.
La logica sottesa alla previsione sembra quella di evitare che, a seguito dell’accertamento di più violazioni, effettuato mediante dispositivi di controllo remoto, il trasgressore possa essere oggetto di plurime sanzioni, stante la mancanza di contestazione immediata.
In sostanza, i singoli illeciti, proiezione permanente di un’unica condotta antidoverosa iniziale, perdono la loro individualità, restando assorbiti nella violazione più grave; a tal fine, la pluralità delle violazioni è considerata come un’unica infrazione.
L’inasprimento sanzionatorio
L’art. 4 c. 3 lett. a) D.d.L., inserito nel capo II concernente sospensione della patente di guida, inoltre, introduce un ulteriore periodo al comma 8 ai sensi del quale, la reiterazione infrannuale dell’eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all’interno del centro abitato (definito dall’art. 3 c. 1 n. 8 C.d.S.), comporta l’aumento della sanzione pecuniaria, da 220 a 880 euro, cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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