Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Il monito della Consulta sulla fine della delimitazione di responsabilità
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Il quadro ordinamentale
La responsabilità erariale, che rinviene la sua prima fonte normativa nell’art. 82 c. 1 R.D. 18/11/1923 n. 2440, secondo il quale l’impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo, è regolata, sul piano sostanziale, dall’art. 1 L. 14/1/1994 n. 20, mentre gli aspetti processuali dell’azione sono disciplinati dal D.Lgs. 26/7/2016 n. 174.
Si tratta di una responsabilità personale dal carattere composito - in ragione del concorrere delle funzioni di prevenzione, risarcitoria e sanzionatoria - soggetta al termine prescrizionale di cinque anni, che richiede l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, dando luogo a un’obbligazione parziaria, che non si estende al merito delle scelte discrezionali.
Il riassetto della responsabilità amministrativa operato dalla L. 20/1994, e successive modifiche, costituisce la componente di un processo riformatore che ha introdotto un nuovo modello di P.A., che ha marcato il passaggio da un’amministrazione che doveva dare semplicemente esecuzione alla legge, adottando un singolo e puntuale atto amministrativo, a quella che è stata definita “amministrazione di risultato”, che deve, cioè, raggiungere determinati obiettivi di policy e che risponde dei risultati economici e sociali conseguiti attraverso la sua complessiva attività.
Nei decenni successivi alla riforma si è acuita la complessità dell’ambiente in cui operano gli agenti pubblici, sul piano istituzionale, giuridico e fattuale, rendendo più difficili le scelte amministrative in cui si estrinseca la discrezionalità e più facile l’errore, anche grave. Ciò che ha accentuato la “fatica dell’amministrare”, rendendo difficile l’esercizio della discrezionalità amministrativa e stimolando, come reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità, la “burocrazia difensiva”, peraltro alimentata anche dall’incertezza provocata da una disciplina che si affida al concetto, indeterminato, di colpa grave.
Si è così posta la necessità di ricerca di nuovi punti di equilibrio che riducano la quantità di rischio dell’attività che grava sull’agente pubblico, in modo che il regime della responsabilità, nel suo complesso, non funga da disincentivo all’azione.
La ricognizione dell’evoluzione normativa dell’art. 21 c. 2 D.L. 76/2020
In tal senso, l’art. 21 c. 2 D.L. 16/7/2020 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella L. 11/9/2020 n. 120, ha introdotto una disciplina provvisoria che, quanto alle condotte attive, ha limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose.
Il termine finale della delimitazione della responsabilità, originariamente fissato dal D.L. 76/2020 al 31 luglio 2021, è stato più volte prorogato: in sede di conversione, al 31 dicembre 2021; poi, dall’art. 51 c. 1, lett. h), D.L. 31/5/2021 n. 77, convertito, con modificazioni, nella L. 29/7/2021 n. 108, al 30 giugno 2023; quindi, dall’art. 1, c. 12-quinques, lett. a), D.L. 22/4/2023 n. 44, convertito, con modificazioni, nella L. 21/6/2023 n. 74, al 30 giugno 2024 e, infine, dall’art. 8 c. 5-bis D.L. 30/12/2023 n. 215, convertito, con modificazioni, nella L. 23/2/2024 n. 18, al 31/12/2024.
Il caso
La Procura regionale della Corte dei conti evocava in giudizio alcuni carabinieri per la condanna al risarcimento del danno erariale da attribuirsi alla condotta dolosa di un brigadiere, che ricopriva il ruolo di cassiere, convenuto in via principale, e di altri militari, che svolgevano i ruoli di capi del servizio amministrativo e della gestione finanziaria, convenuti in via sussidiaria a titolo di colpa grave - commissiva per la firma e omissiva per il mancato controllo sulla documentazione contabile e sui conti - in conseguenza di un ammanco di cassa dovuto a plurime riscossioni di assegni non autorizzati, avvenute tra il 7/5/2010 e il 20/1/2021.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, su richiesta della Procura erariale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 c. 2 D.L. 76/2020, laddove prevede, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, in quanto priva di valida giustificazione e al di fuori della ratio che la disciplina intende perseguire.
La decisione
La Consulta si è pronunciata con la sentenza 16 luglio 2024, n. 132.
Il monito della Consulta
Il Giudice delle leggi, tuttavia, con decisione monitoria, preso atto dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga della disposizione censurata, sollecita il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, nella ricerca di un punto di equilibrio - tra i pericoli di ultradeterrenza e sottodeterrenza - tale da rendere, per gli amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo.
In tal senso, ricorda che numerose sono le proposte illustrate nelle analisi scientifiche della materia: dall’adeguata tipizzazione della colpa grave; all’introduzione di un limite massimo (tetto) oltre il quale il danno non viene addossato al dipendente pubblico, con ulteriore previsione della rateizzazione del debito risarcitorio; alla modifica della disciplina del potere riduttivo del giudice contabile, con contestuale abbinamento di un’esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni; fino alla risoluzione del problema della moltiplicazione delle responsabilità per i medesimi fatti materiali, che risultano, spesso, non coordinate tra loro.
In conclusione, resta necessario ristabilire una coerenza tra la disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui opera.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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