Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiA seguito controllo della PolStrada, veniva accertato un illecito di esercizio abusivo di attività di autoriparatore e contestate le relative sanzioni, ovvero violazione amministrativa di € 5.164,33 (incassata dal Comune) e confisca dei beni con successiva vendita all'asta (da cui sono derivati al Comune proventi pari ad € 1.600,00). Si chiede se esistano, e quali siano, vincoli di utilizzo per le somme incassate dal Comune sia a titolo di sanzione che di proventi da vendita di beni confiscati.
Le somme indicate nel quesito, sia l’importo delle sanzioni che i proventi derivanti dalla vendita di beni confiscati, derivano al comune in applicazione della legge n. 122/1992 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”, che nulla dispone in merito all’utilizzo dei proventi in questione, né risultano altre norme che prevedano limitazioni o vincoli per l’utilizzo dei proventi stessi.
Relativamente all’impiego delle somme suddette si evidenzia che:
- i proventi da sanzioni amministrative sono entrate di natura corrente, e vanno contabilizzate in entrata al titolo 3 tipologia 200, con ciò concorrendo all’equilibrio di parte corrente ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del TUEL;
- per effetto della confisca i beni sono entrati nel patrimonio dell’ente, per cui il ricavo della relativa vendita rappresenta una entrata patrimoniale da contabilizzare al titolo 4 dell’entrata, ed in quanto tale deve obbligatoriamente finanziare spese in conto capitale, tenendo però conto che per tali entrate debbono ritenersi applicabili le disposizioni recate dall’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013 che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito).
31 luglio 2024 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 5200, sintomo n. 5240
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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