Trattenuta per sospensione ritenute fiscali per terremoto e trasferimento in altro ente

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
31 Luglio 2024

Una dipendente aveva la rateizzazione per le trattenute benefici del terremoto nel precedente Ente, si chiede se è possibile reinserire quella trattenuta nell’Ente ove attualmente presta servizio la dipendente, e recuperare il pregresso.

Risposta

Si presume che la trattenuta a cui si fa riferimento nel quesito è quella a seguito della rateizzazione del debito IRPEF autorizzata a seguito della sospensione a causa terremoto.

Trattandosi di un debito IRPEF, la rateizzazione deve essere completata indipendentemente da quale sia il datore di lavoro.

L’art. 48, c. 11, D.L. n. 189/2016 dispone infatti che: “su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta”.

Pertanto, su richiesta di rateizzazione del dipendente, il nuovo datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e ancora dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario delle stesse per conto del richiedente.

30 luglio 2024                Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7639, sintomo n. 7737

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